Concessioni demaniali: la scadenza naturale dell’originaria concessione attrae l’ampliamento (TAR Sicilia n. 1256 del 02.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono incompatibili con il diritto dell’Unione europea e vanno disapplicate dal giudice e dall’amministrazione, senza necessità di investire la Corte costituzionale. I principi dell’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021 operano esclusivamente rispetto alle proroghe e non si estendono analogicamente alle concessioni con scadenza naturale già fissata oltre il 31.12.2023, né agli ampliamenti delle stesse, che proroghe non sono. Ne consegue che la limitazione al 31.12.2023 della durata di un provvedimento ampliativo richiesto dal titolare di una concessione con scadenza al 2037 integra un’errata applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria. Il soccorso istruttorio, istituto generale del procedimento amministrativo ex art. 6 della legge n. 241/1990, legittima la regolarizzazione della domanda presentata per canale telematico errato, ove non alteri la par condicio competitorum.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima con scadenza al 31.12.2037 presenta istanza di ampliamento ai sensi dell’art. 37 cod. nav. in concorrenza con altra domanda. La struttura regionale archivia l’istanza con nota del 9.03.2023 e riconosce preferenza al progetto concorrente, limitando l’eventuale autorizzazione al 31.12.2023.
La società impugna la nota, l’eventuale concessione rilasciata alla controinteressata, le risultanze di un tavolo tecnico e il silenzio sull’accesso, chiedendo l’accertamento ex art. 116 c.p.a.. La controinteressata propone ricorso incidentale avverso la nota e la rimessione in termini della ricorrente; la ricorrente deposita motivi aggiunti avverso il decreto di rilascio della concessione in variante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 17 del 2021: le concessioni turistico-ricreative sono autorizzazioni di servizi soggette all’obbligo di gara e le proroghe legislative automatiche vanno disapplicate. Anche il D.A. regionale n. 1784 del 2023, che differisce al 31.12.2024 la scadenza delle concessioni siciliane, è tamquam non esset, senza che rilevi la mancata impugnazione.
La concessione originaria della controinteressata ha dunque cessato di produrre effetti al 31.12.2023. Da ciò deriva l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso principale, quanto alle censure sul rilascio dell’ampliamento, e dei motivi aggiunti.
Residua invece l’interesse sulla censura relativa alla qualificazione dell’istanza come concorrenziale e alla sua limitazione al 31.12.2023. Sul punto il TAR opera una distinzione netta: i principi dell’Adunanza Plenaria riguardano le sole proroghe e non si estendono alle concessioni con scadenza naturale al 2037 né ai loro ampliamenti. La limitazione imposta dall’amministrazione è quindi errata applicazione dei principi.
Il ricorso incidentale va scrutinato nel merito, sussistendo l’interesse strumentale alla riedizione della procedura. È infondata l’eccezione di tardività sulla nota del 27.01.2023, atto endoprocedimentale privo di efficacia lesiva immediata. Nel merito, in applicazione del favor partecipationis di derivazione eurounitaria, la regolarizzazione della domanda presentata via pec è legittima: il portale non prevedeva la domanda concorrenziale e l’irregolarità non è essenziale né non sanabile, senza lesione della par condicio. Quanto alla pubblicità, l’art. 18 reg. cod. nav. e il D.A. n. 32/GAB del 2010 non impongono l’affissione all’albo per le concessioni non di particolare importanza e la pubblicazione in G.U.R.S. solo oltre sei anni di durata.
Il ricorso principale è dunque in parte accolto, con annullamento della nota, e in parte improcedibile; i motivi aggiunti sono improcedibili; il ricorso incidentale è rigettato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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