Terzo condono edilizio: insanabili le opere in area vincolata (TAR Sicilia n. 1506 del 09.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, anche relativo, il terzo condono edilizio non consente la sanatoria delle opere abusive. L’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, attribuisce carattere ostativo alla sanatoria in presenza di vincoli imposti a tutela degli interessi paesistici e ambientali. Sono suscettibili di condono, in tali aree, soltanto gli interventi di minore rilevanza individuati ai numeri 4, 5 e 6 dell’Allegato 1, sempre che ricorra il parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma regionale di interpretazione autentica, pronunciata dalla Corte costituzionale n. 252/2022, non opera retroattivamente rispetto a un procedimento amministrativo di condono ancora in corso, non potendosi qualificare come rapporto esaurito.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il diniego di autorizzazione paesaggistica in sanatoria adottato dalla Soprintendenza in relazione a un immobile di sua proprietà, sito in area interessata da vincolo paesaggistico. L’edificio era stato realizzato in forza di concessione edilizia e successiva variante, entrambe seguite dai prescritti nulla osta paesaggistici. In epoca successiva il proprietario ha eseguito un aumento volumetrico e ulteriori opere in assenza dei titoli edilizi, chiedendo quindi il condono al Comune e, nell’ambito del medesimo procedimento, l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla Soprintendenza.
Il provvedimento di diniego è stato impugnato davanti al TAR Sicilia con tre motivi, incentrati sulla natura soprassessoria del parere, sul preteso sconfinamento di competenze della Soprintendenza rispetto al Comune e sull’illegittima applicazione retroattiva delle prescrizioni del piano paesaggistico del 2018 e della sentenza della Consulta. L’Amministrazione regionale si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo del terzo condono edilizio, richiamando l’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, che esclude dalla sanatoria le opere realizzate su immobili soggetti a vincoli paesistici e ambientali, qualora istituiti prima dell’esecuzione delle opere. La norma richiede quattro condizioni congiunte: realizzazione anteriore al vincolo, conformità alle prescrizioni urbanistiche, riconducibilità alle tipologie di illecito minore e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo.
La Corte rileva che nel caso concreto difettano le condizioni relative alla natura dell’opera e al parere favorevole. L’intervento consiste in un aumento di volumetria, non riconducibile alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria). Da qui il parere negativo della Soprintendenza, immune da illegittimità.
Il Tribunale passa poi alla normativa regionale, rilevando come la l.r. n. 19/2021, che intendeva ammettere la sanatoria nelle aree soggette a vincoli relativi, sia stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 252/2022 per violazione della riserva statale in materia ambientale. La Consulta ha chiarito che il rinvio operato dall’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 investe anche i limiti sostanziali al rilascio del titolo, tra cui la lettera d) del comma 27.
Quanto alla terza censura, il Collegio esclude l’applicazione retroattiva della sentenza costituzionale. La retroattività degli effetti delle pronunce della Consulta incontra il limite dei rapporti esauriti; il procedimento di condono ancora in corso non integra tale situazione. Inoltre, la tesi secondo cui l’immobile non sarebbe stato interessato da alcun vincolo paesaggistico è smentita dal D.P.R.S. n. 33 del 10/12/1975, richiamato nel provvedimento, e dal rilascio dei nulla osta paesaggistici a corredo dei titoli edilizi originari, che dimostrano l’anteriorità del vincolo rispetto alle opere abusive.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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