Trasferimento per incompatibilità ambientale e precedenti penali dei familiari (TAR Sicilia n. 1721 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel valutare le istanze di trasferimento su domanda, l’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel considerare situazioni potenzialmente foriere di incompatibilità ambientali e disservizi, potendo legittimamente negare il trasferimento anche in presenza di pendenze penali riguardanti i familiari del richiedente, qualora i fatti presentino elementi di collegamento con la sede richiesta o di contiguità territoriale con essa. Le esigenze di servizio hanno carattere prevalente rispetto alle situazioni familiari del dipendente, come si evince dall’uso della congiunzione “anche” nell’art. 55 d.P.R. n. 335/1982, che configura la valutazione delle esigenze familiari come successiva e subordinata. Il trasferimento volontario può essere rifiutato per le stesse ragioni per le quali può essere disposto d’ufficio un trasferimento per incompatibilità ambientale, non essendo illogico nè contrario al buon andamento consentire il trasferimento per poi disporre un nuovo trasferimento d’ufficio. Nelle procedure di trasferimento all’esito di un corso di formazione non residua in capo all’Amministrazione alcun obbligo di comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di rigetto, costituendo la preferenza espressa dal dipendente mero atto di partecipazione.

Il Fatto

La ricorrente, appartenente alla Polizia di Stato, dopo aver completato un corso di formazione per un determinato incarico professionale, ha chiesto di essere assegnata presso una sede di servizio. A seguito di parere negativo reso dal Questore, motivato su una serie di precedenti penali a carico di parenti entro il quarto grado, l’Amministrazione ha disposto l’assegnazione presso altra sede, dove la dipendente attualmente presta servizio.

La ricorrente ha impugnato il diniego e il parere, deducendo la violazione degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990 per mancata comunicazione di avvio del procedimento e del preavviso di rigetto, nonché la violazione dell’art. 55 d.P.R. n. 335/1982 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Ha inoltre formulato domanda di accesso ai sensi dell’art. 116, comma 2, cod. proc. amm. per ottenere il parere integrale, poi osteso in corso di causa, avverso il quale ha proposto motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dichiara anzitutto la cessazione della materia del contendere sull’istanza di accesso, essendo il parere negativo stato osteso integralmente e senza omissis in corso di causa, come dimostrato dall’impugnativa con motivi aggiunti.

Sulla prima censura, il TAR ritiene che nelle procedure di trasferimento all’esito di un corso di formazione non residui alcun obbligo di comunicare l’avvio del procedimento o il preavviso di rigetto. La preferenza espressa dal dipendente costituisce mero atto di partecipazione del privato al procedimento di assegnazione presso una sede idonea all’esito della frequenza del corso. L’Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel considerare situazioni potenzialmente foriere di incompatibilità ambientali e disservizi.

Il secondo motivo del ricorso e i motivi aggiunti, trattati congiuntamente, sono ritenuti infondati. Il Collegio aderisce all’orientamento secondo cui le esigenze di servizio hanno carattere prevalente rispetto alle situazioni familiari, desumibile dall’uso della congiunzione “anche” nell’art. 55 d.P.R. n. 335/1982 (TAR Lombardia, Milano, n. 1388/2021).

Nel caso concreto, il parere negativo reca un corposo elenco di reati a carico dei familiari della ricorrente, residenti o nati nel medesimo territorio, che nel loro complesso rendono la scelta dell’Amministrazione non manifestamente illogica o irragionevole. Il Collegio richiama l’orientamento per cui il Ministero può valutare in via preventiva se la presenza del dipendente nella sede desiderata nuoccia al prestigio dell’Amministrazione, dato che sarebbe illogico consentire il trasferimento per poi disporre un nuovo trasferimento d’ufficio per ragioni ambientali (Cons. Stato, ordinanza n. 331/2024, che richiama Cons. Stato, sez. II, n. 8683/2021; Cons. Stato, sez. IV, n. 5560/2021; TAR Lombardia, Brescia, n. 293/2025).

La presenza di un cospicuo numero di soggetti legati da vincoli di parentela, orbitanti nella medesima provincia e con una serie cospicua di precedenti penali, non rende illogica la scelta di assegnare la dipendente ad altra sede, al fine di tutelare il regolare svolgimento del servizio e l’immagine del Corpo. Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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