Distanze da confine e variazione essenziale: demolizione vincolata e senza comparazione (TAR Sicilia n. 1255 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un manufatto in difformità dal parametro urbanistico-edilizio sulle distanze dai confini previsto dal regolamento edilizio comunale integra una variazione essenziale al progetto autorizzato, ai sensi degli artt. 31 e 32 del d.P.R. n. 380/2001, e legittima l’ordine di demolizione. L’ordinanza di demolizione è espressione di un potere vincolato e inesauribile, espressione della permanente cura dell’interesse pubblico: non richiede comparazione tra interesse pubblico e interessi privati sacrificati, né motivazione sull’attualità dell’interesse al ripristino. Il decorso del tempo dalla realizzazione dell’abuso non genera alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione illecita permanente. La motivazione dell’atto è adeguata quando descrive le opere abusive e le ragioni della loro abusività anche per relationem.

Il Fatto

Il Comune ha ordinato ai proprietari di un fondo agricolo la demolizione di una vasca irrigua, rilevando che la distanza dal confine ovest era di circa metri 2,40 anziché i metri 7,50 previsti dagli elaborati della pratica edilizia, e che lo sporto di cm. 50 nel solaio di copertura non era stato realizzato.

I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza deducendo un unico motivo: violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, eccesso di potere, carenza di motivazione e violazione dell’affidamento. Hanno sostenuto che il manufatto risaliva al 1988, era assistito da titoli abilitativi e che la demolizione avrebbe reso inutilizzabile l’impianto di irrigazione, con pregiudizio per l’agrumeto. Hanno chiesto in via istruttoria una consulenza tecnica per verificare l’effettiva distanza dal confine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, che qualifica come interventi in totale difformità quelli che comportano la realizzazione di un organismo edilizio diverso da quello assentito, e l’art. 32, che annovera tra le variazioni essenziali le modifiche sostanziali dei parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato o della localizzazione dell’edificio sull’area di pertinenza.

L’art. 32 del Regolamento edilizio comunale, vigente al momento del rilascio dell’autorizzazione del 1988, impone per le costruzioni al servizio dell’agricoltura in zona E una distanza dai confini di metri 7,50. Tale disposizione individua un preciso parametro urbanistico-edilizio: la distanza accertata di metri 2,40 integra quindi il presupposto dell’art. 31 ed è suscettibile di costituire quantomeno una variazione essenziale.

Il tempo trascorso dal titolo autorizzatorio non rileva. Richiamando l’Adunanza Plenaria n. 9 del 2017 e la giurisprudenza successiva (Cons. Stato n. 7546 del 2023; Cons. Stato n. 360 del 2023), il TAR ribadisce che l’ordine di demolizione è espressione di un potere vincolato e inesauribile, rispetto al quale non assume rilievo l’epoca di realizzazione del manufatto e non è configurabile alcun affidamento tutelabile. L’Amministrazione si è attivata pochi mesi dopo il sopralluogo che ha accertato la difformità, senza negligenza.

Prive di pregio sono le censure sulla mancata comparazione degli interessi: l’atto vincolato non richiede valutazione dell’interesse pubblico concreto e attuale alla demolizione. Quanto all’istruttoria, la relazione richiamata nell’ordinanza, la comunicazione di avvio del procedimento e la valutazione delle memorie dei proprietari dimostrano la completezza dell’accertamento. Quanto alla motivazione, l’atto dovuto è adeguato se descrive le opere abusive e le ragioni dell’abusività, anche per relationem (Cons. Stato n. 1299 del 2024). Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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