Donazione modale e acquisizione al patrimonio comunale spettano al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 1257 del 02.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Quando l’impugnazione degli atti con cui il Comune annulla in autotutela il provvedimento di acquisizione al proprio patrimonio di un’area donata con modus si risolve nella contestazione della titolarità del diritto dominicale, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il riparto si individua in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, cioè alla natura intrinseca della posizione dedotta a fronte dell’esercizio del potere amministrativo, indipendentemente dalla pronuncia richiesta. L’accertamento funditus della proprietà dell’area e della sorte dell’atto di donazione non investe vizi dell’atto amministrativo, ma l’esistenza stessa del diritto di proprietà contrapposto. Il giudice amministrativo dichiara pertanto il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, salva la riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La ricorrente aveva ricevuto dal Comune, con atto del 1995, in donazione modale un tratto di terreno destinato alla realizzazione di un edificio di culto con opere pertinenziali. Il Comune ha dapprima disposto l’acquisizione definitiva al patrimonio comunale dell’area, assumendo il mancato rispetto del modus gravante sulla donazione. Con una successiva determinazione il Segretario Generale ha annullato in autotutela quel provvedimento; con una determinazione ulteriore del 2022 il medesimo annullamento è stato a sua volta annullato, facendo rivivere l’acquisizione.

La ricorrente ha impugnato tali atti davanti al TAR, deducendo la nullità per difetto assoluto di attribuzione, la violazione dell’art. 793, comma 3, cod. civ. — per essere stata disposta l’acquisizione senza contestazione dell’inadempimento del modus e senza accertamento giudiziale — e, in via subordinata, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e il difetto di motivazione. Il Comune ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione, oltre alla tardività e al difetto di legittimazione attiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione e la ritiene fondata, qualificando le posizioni giuridiche soggettive dedotte come diritti soggettivi. Il criterio applicato è quello del petitum sostanziale, da identificare soprattutto in funzione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della posizione azionata a fronte dell’esercizio del potere amministrativo. Tale individuazione avviene all’esito del compiuto esame dei fatti allegati dall’istante, a prescindere dalla concreta pronuncia richiesta al giudice.

Il Tribunale richiama sul punto l’orientamento costante della giurisprudenza, tanto ordinaria quanto amministrativa, citando Cass. Sez. Un. n. 21928 del 2018, Cass. Sez. Un. n. 20350 del 2018, Cass. Sez. Un. n. 4997 del 2018 e Cons. Stato Sez. VI n. 1710 del 2018.

Applicando tale criterio, il Collegio rileva che la ricorrente, mediante l’impugnazione degli atti, ha sostanzialmente contestato la titolarità giuridica del compendio immobiliare in capo al Comune. Il thema decidendum non consiste nella verifica del corretto uso del potere amministrativo, ma nell’accertamento della titolarità del terreno in capo all’Amministrazione comunale piuttosto che all’ente ricorrente. Poiché le censure si incentrano sull’ascrizione del diritto dominicale, si impone l’accertamento funditus della proprietà dell’area e della sorte dell’atto di donazione.

Tale accertamento appartiene alla cognizione del giudice ordinario. La controversia, quali che siano le diverse formulazioni della domanda, non investe vizi dell’atto amministrativo, ma ha per oggetto la verifica dell’esistenza del diritto di proprietà dell’ente ricorrente in contrapposizione al diritto di proprietà dell’ente comunale. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza della riassunzione davanti al giudice ordinario competente per territorio ai sensi e con gli effetti dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Le spese sono compensate, avuto riguardo alla mancata definizione nel merito della causa e al carattere non totalmente scontato del difetto di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 793 c.c.

Tutte le 11 sentenze sull'art. 793 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *