Ottemperanza al giudicato sull’indennizzo ex legge 210/1992 e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 777 del 19.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato formatosi su provvedimento del giudice del lavoro che abbia riconosciuto l’indennizzo ex legge n. 210/1992, il ricorso è ammissibile quando la sentenza, munita di formula esecutiva e notificata all’Amministrazione, non sia stata eseguita nel termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora il commissario ad acta perché provveda in luogo e vece dell’ente inadempiente. La nomina del commissario non è subordinata a un nuovo ricorso, ma opera automaticamente al maturare dell’inutile decorso del termine assegnato.

Il Fatto

La ricorrente aveva convenuto il Ministero della Salute davanti al giudice del lavoro per ottenere l’indennizzo ex lege n. 210/1992, avendo contratto una patologia a seguito di emotrasfusioni subite durante un ricovero. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava il Ministero al pagamento dell’indennità di sesta categoria, oltre accessori. La Corte d’appello di Bari rigettava l’impugnativa. Il ricorso per cassazione proposto dal Ministero veniva dichiarato inammissibile, con conseguente formazione del giudicato.

Notificata la sentenza in forma esecutiva il 20 ottobre 2023, il Ministero non dava alcuna esecuzione. La ricorrente proponeva allora ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo l’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della procedibilità del ricorso di ottemperanza. Il punto di partenza è il termine dilatorio di 120 giorni che l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 impone di rispettare prima di agire per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle Amministrazioni. La sentenza, munita di formula esecutiva, era stata notificata il 20 ottobre 2023: il termine era quindi decorso senza che risultasse alcun adempimento.

Sussistono pertanto le condizioni di procedibilità. Il ricorso è ammissibile sotto il profilo del rito e fondato nel merito.

Nel merito, il Tribunale ordina al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza, pagando le somme liquidate entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione, se anteriore.

Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale della vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure, con facoltà di delega. Il commissario, senza diritto al compenso, dovrà provvedere all’integrale esecuzione entro un ulteriore termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione di parte dell’inutile decorso del primo termine.

Le spese di giudizio sono integralmente compensate, in ragione della scarsa durata dell’inadempimento e della limitata attività difensiva richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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