Concessioni demaniali marittime: illegittima la gara senza Piano comunale delle coste (TAR Puglia n. 1210 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune non può indire le procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime ponendo a fondamento della gara elaborati planimetrici redatti dal proprio ufficio tecnico in luogo del Piano comunale delle coste. La legge regionale n. 17/2015 riserva a tale strumento la conformazione dell’individuazione e dell’assegnazione delle concessioni, con un procedimento che coinvolge Giunta comunale, Consiglio comunale e Giunta regionale, e la norma transitoria che richiama il vigente PRC opera solo a chiusura del sistema, non come strumento per scardinare i livelli della pianificazione. Il bando deve inoltre indicare il valore degli investimenti non ammortizzati e l’indennizzo dovuto al concessionario uscente ai sensi dell’art. 4, commi 4 e 9, legge n. 118/2022: l’omessa quantificazione integra violazione diretta della posizione soggettiva del titolare uscente. La proroga delle concessioni in essere fino al 30 settembre 2027, introdotta dal d.l. n. 131/2024, convertito con legge n. 166/2024, non contrasta con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE, perché ha natura tecnica e resta subordinata all’avvio delle gare.

Il Fatto

La ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima a finalità turistico-ricreativa nel territorio di un Comune pugliese. L’amministrazione comunale, dopo una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva annullato gli atti di proroga e imposto l’avvio delle gare, ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per la selezione dei nuovi concessionari, articolata su numerosi lotti.

La società ha impugnato gli atti di indirizzo, la determinazione di indizione e il bando, contestando il mancato rispetto dei termini di proroga, la carenza del Piano comunale delle coste, l’assenza di previsioni sull’indennizzo per gli investimenti non ammortizzati e plurimi profili di illegittimità della documentazione di gara. Ha poi esteso l’impugnazione ai verbali di gara e, con ulteriori motivi aggiunti, alla determinazione di aggiudicazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni preliminari e le respinge. Quanto al ne bis in idem, la sentenza del Consiglio di Stato aveva imposto l’avvio delle gare senza predeterminarne le modalità concrete: l’attività amministrativa successiva è nuova e resta sindacabile. Quanto all’omessa impugnazione degli atti presupposti, né la delibera di indirizzo né le determinazioni di avvio della gara sono immediatamente lesive; le censure sulla mancata attuazione della normativa sopravvenuta sono sorte solo con l’indizione della procedura. Quanto alla mancata notifica all’AGCM, l’Autorità non è amministrazione resistente né controinteressato in senso formale.

Nel merito, il Tribunale accoglie la censura sulla pianificazione. La legge regionale n. 17/2015, agli artt. 4, 8 e 15, individua nel Piano comunale delle coste lo strumento che conforma l’assegnazione delle concessioni, con un procedimento che passa per l’adozione della Giunta, la pubblicazione, le osservazioni, l’approvazione del Consiglio e il vaglio della Giunta regionale. L’elaborato planimetrico dell’ufficio tecnico approvato con le deliberazioni n. 197 e 198 del 2024 è cosa diversa dal Piano e il suo impiego è elusivo dell’art. 8, comma 1. La norma transitoria dell’art. 15, comma 1, che richiama il vigente PRC, opera solo in via eccezionale per le singole aree inutilizzate, non come sostituto della pianificazione complessiva: altrimenti il Piano resterebbe lettera morta per tutta la durata decennale delle concessioni.

È fondata anche la censura sull’indennizzo. L’art. 4, commi 4 e 9, legge n. 118/2022, nel testo modificato dalla legge n. 166/2024, impone di indicare nel bando il valore degli investimenti non ammortizzati e il corrispondente indennizzo. Il bando, adottato il 15.11.2024 e pubblicato il 19.11.2024, non contiene alcuna previsione sul punto. L’adempimento risponde a esigenze di giustizia ed equità sostanziale e non può essere pretermesso nemmeno in attesa del decreto ministeriale sui criteri dell’equa remunerazione: l’ente avrebbe dovuto fissare criteri oggettivi.

Quanto alla durata, il Collegio ritiene che l’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022, come novellato dal d.l. n. 131/2024, non sia in contrasto con il diritto unionale. Il termine del 30 settembre 2027 opera come limite massimo, recede se la gara si conclude prima, ed è correlato all’obbligo di avvio delle procedure: si tratta di proroga tecnica, compatibile con la direttiva 2006/123/CE. La ricorrente era titolare di concessione in essere, essendo stata prorogata sino al 31.12.2024, sicché la proroga ex lege le si applica. Il comune avrebbe dovuto estenderla fino alla stipula del nuovo rapporto concessorio, e non al 15.9.2025.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono accolti nei sensi di cui in motivazione, con annullamento della deliberazione n. 198 del 2024, della determinazione dirigenziale n. 2441 del 15.11.2024 e della determinazione di aggiudicazione n. 35 del 27.03.2025. Le spese sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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