Concessioni demaniali marittime: la gara senza Piano comunale delle coste è illegittima (TAR Puglia n. 1214 del 12.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La procedura di gara per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime è illegittima quando il Comune la indìca in mancanza del Piano comunale delle coste approvato secondo il procedimento e le competenze fissati dalla legge regionale. L’elaborato planimetrico redatto dall’Ufficio tecnico e approvato dalla Giunta non equivale al PCC e il suo impiego a fondamento della gara elude l’art. 8, comma 1, della l.r. n. 17/2015. L’obbligo di avviare la gara, imposto dal diritto unionale e dalla sentenza del Consiglio di Stato, non consente soluzioni gestionali improvvisate e scollegate dagli obblighi di pianificazione. La proroga ex lege delle concessioni in essere, introdotta dal d.l. n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024, opera fino alla stipula dell’atto che regola il nuovo rapporto concessorio e non oltre il 30 settembre 2027, senza contrasto con la direttiva 2006/123/CE e con l’art. 49 TFUE.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative nel territorio del Comune di Ginosa, tra cui quella relativa a un’area destinata a ombrelloni e passerelle. Il Comune, dando attuazione a una pronuncia del Consiglio di Stato che aveva imposto l’avvio delle gare, ha indetto una procedura per l’assegnazione di venti concessioni, senza includere tra i lotti quello della ricorrente.

La società ha impugnato l’avviso, le determinazioni di indizione e le delibere di Giunta che avevano posto a base della gara l’elaborato planimetrico dell’Ufficio tecnico. Ha poi esteso l’impugnazione all’aggiudicazione e alla graduatoria con motivi aggiunti, lamentando anche che gli atti non avevano previsto la proroga della concessione in essere fino all’assegnazione delle nuove.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Gli atti impugnati non costituiscono mera esecuzione del giudicato, perché l’attuazione della sentenza ha richiesto un’attività amministrativa nuova, le cui modalità concrete non erano predeterminate. Né sussisteva un onere di immediata impugnazione degli atti di indirizzo e delle proroghe tecniche, privi di attitudine lesiva. Il ricorso non andava notificato all’AGCM, non essendo l’Autorità amministrazione resistente né controinteressata.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il sistema della l.r. n. 17/2015: l’art. 4 affida l’adozione del PCC alla Giunta, con approvazione definitiva del Consiglio comunale e verifica regionale; l’art. 8, comma 1 impone che il rilascio della concessione avvenga nel rispetto del PCC approvato. Il Comune ha invece indetto la gara basandosi solo sull’elaborato dell’Ufficio tecnico, approvato con le delibere di G.C. n. 197 e n. 198 del 2024, senza il coinvolgimento della Giunta regionale e del Consiglio comunale.

Tale impiego è apertamente elusivo dell’art. 8, comma 1, della l.r. n. 17/2015. L’obbligo di procedere senza indugio all’indizione delle gare è fuori discussione, ma la gara è mezzo e non fine: non può giustificare un disegno pianificatorio estemporaneo. La norma transitoria dell’art. 15, comma 1, che richiama il vigente PRC, è disposizione di chiusura del sistema e non può diventare il grimaldello per scardinare i livelli di pianificazione, altrimenti il PCC resterebbe lettera morta per tutta la durata decennale delle concessioni.

Ne deriva l’annullamento della determinazione n. 2441 del 15.11.2024 e della presupposta delibera n. 198 del 17.10.2024, con illegittimità derivata dell’aggiudicazione n. 35 del 27.03.2025 e della graduatoria. Il Collegio accoglie poi le censure sulla proroga: gli artt. 3, comma 1, e 4, comma 7, l. n. 118/2022, come modificati dal d.l. n. 131/2024, non contrastano con il diritto unionale. La proroga è di natura tecnica, correlata allo svolgimento delle gare, e la ricorrente era titolare di concessione in essere alla data di entrata in vigore della disciplina, essendo stata prorogata con determinazione n. 1275 dell’11.06.2024.

Il Comune avrebbe dovuto riconoscere l’estensione della concessione non solo fino al 15 settembre 2025, ma fino alla stipula dell’atto regolante il nuovo rapporto, con il limite del 30 settembre 2027. Assorbiti i restanti motivi; spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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