Notificazione del titolo e termine dilatorio nell’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3176 del 08.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza a sentenza di condanna del giudice ordinario al pagamento di somme di denaro, il creditore non può procedere ad esecuzione forzata prima del decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine è osservato a pena di inammissibilità e grava su ciascun creditore l’onere di provare l’effettiva trasmissione del titolo. La notificazione eseguita dal difensore con la sola indicazione di alcuni ricorrenti, senza specificazione dei soggetti nell’interesse dei quali è effettuata, non consente di far decorrere il termine per gli altri. Il ricorso è pertanto inammissibile per i ricorrenti la cui notificazione non risulti provata e fondato, in parte qua, per il solo ricorrente ritualmente individuato.

Il Fatto

Un gruppo di docenti aveva ottenuto dal Tribunale di Monza, sez. lavoro, una sentenza di condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, d’importo pari a 500,00 euro annui, per le annualità lavorate a tempo determinato. Il giudice del lavoro aveva accertato il contrasto delle disposizioni nazionali con la clausola 4 dell’accordo quadro recepito dalla direttiva 99/70/CE.

Passata la sentenza in giudicato, i docenti hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Lombardia, deducendo l’inadempimento del Ministero. L’amministrazione si è costituita senza contestare l’an né il quantum del credito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la questione dell’ammissibilità del ricorso, che si intreccia con il tema della decorrenza del termine dilatorio. L’art. 14 del d.l. n. 669/1996 impedisce al creditore di procedere ad esecuzione forzata prima che siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all’amministrazione. L’istituto dell’esecuzione ricomprende il giudizio di ottemperanza proposto in relazione a sentenze del giudice ordinario di condanna al pagamento di somme di denaro.

Il TAR osserva che il termine è da osservare a pena di inammissibilità: prima del suo decorso il creditore non può agire in executivis. Ne deriva un preciso onere probatorio a carico del ricorrente, che deve dimostrare l’effettiva trasmissione del titolo all’amministrazione, da cui il termine prende a decorrere.

Nel caso esaminato la relata di notifica attesta che la notificazione è stata eseguita dal difensore “quale difensore dei ricorrenti” con l’indicazione nominativa di una sola ricorrente e senza ulteriore specificazione. Non è quindi dato sapere per quali altri soggetti la notificazione sia stata effettuata. Il riferimento alla sentenza non è sufficiente, poiché i ricorrenti in ottemperanza non coincidono con la totalità dei soggetti destinatari della pronuncia.

Neppure gli atti depositati in giudizio, consistenti in invii di PEC da parte di alcuni interessati, palesano quale documento sia stato effettivamente trasmesso all’amministrazione. Il Collegio conclude che, per i ricorrenti diversi da quello nominativamente indicato, non è provata la trasmissione della sentenza e quindi non è accertabile il decorso del termine di 120 giorni: in parte qua il ricorso è inammissibile.

Per il solo ricorrente ritualmente individuato il ricorso è invece fondato. La sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, il termine dilatorio è decorso e l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. Il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il TAR dichiara quindi l’inottemperanza del Ministero e gli assegna il termine di 120 giorni dalla pubblicazione per i pagamenti, con esclusione delle spese di lite, per le quali la legittimazione spetta in via esclusiva al difensore distrattario. In caso di inutile decorso del termine, è nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, per provvedere entro l’ulteriore termine di sessanta giorni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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