DSA e obbligo di motivazione rafforzata nel giudizio di non ammissione (TAR Puglia n. 850 del 04.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe che deliberi la non ammissione alla classe successiva di uno studente affetto da disturbi specifici dell’apprendimento deve dare conto, nella motivazione del provvedimento, di aver concretamente valutato la peculiare condizione soggettiva dell’alunno e la sua incidenza sul giudizio. La valutazione deve distinguere tra quanto è espressione diretta del disturbo specifico e quanto attiene all’impegno e alle conoscenze effettivamente conseguite. Ove tale riscontro manchi, il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione, non essendo possibile comprendere se le difficoltà dell’alunno siano state effettivamente considerate. A nulla rileva che l’Istituto abbia predisposto un Piano Didattico Personalizzato, se poi la determinazione negativa non ne dà atto. L’omissione permane anche nel provvedimento adottato in esito al remand cautelare, se questo mutui il medesimo deficit argomentativo.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore frequentante il secondo anno di un liceo scientifico, hanno impugnato il verbale con cui il Consiglio di classe, all’esito dello scrutinio finale dell’anno scolastico 2022/2023, ha deliberato la mancata ammissione dello studente al successivo anno di corso.
Il ricorso, notificato il 30.8.2023 e depositato il 4.9.2023, prospettava plurimi vizi, tra cui la violazione della legge n. 170/2010 e delle linee guida allegate al D.M. 12 luglio 2011, oltre all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Il Tribunale ha dapprima accolto la domanda cautelare e, con successive ordinanze, ha ordinato all’Amministrazione di riesaminare la posizione del minore. Il Consiglio di classe si è poi riunito ribadendo il giudizio negativo, così la causa è giunta alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondata la censura relativa al vizio motivazionale. È documentato che lo studente fosse affetto da disturbi specifici dell’apprendimento, accertati con certificazione ASL, e che l’Istituto ne fosse a piena conoscenza sin dalla fine dell’anno scolastico precedente, avendo predisposto un Piano Didattico Personalizzato.
Da tale presupposto il Tribunale ha tratto la conseguenza che il Consiglio di classe, nel valutare l’ammissione alla classe successiva, avrebbe dovuto dare doveroso riscontro di aver tenuto conto delle specifiche problematiche di apprendimento. Il provvedimento avrebbe dovuto consentire di evincere che, nonostante la condizione accertata e gli strumenti posti in essere, la determinazione negativa fosse stata assunta ritenendo comunque il minore non idoneo al superamento dell’anno.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui deve emergere dalle attività connesse agli scrutini la rilevanza del disturbo specifico nel giudizio finale, con la necessità di distinguere tra espressione diretta del disturbo e impegno dell’allievo (Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4817/2019; TAR Lazio, n. 31203/2010). Nel caso concreto, salvo che per la disciplina della matematica, tutti i giudizi sintetici risultavano privi di riferimento alla condizione dello studente, impedendo di comprendere se vi fosse stata un’effettiva valutazione delle difficoltà.
Analoga omissione è stata riscontrata nel provvedimento adottato il 10.4.2024 in esito al remand cautelare, che ha mutuato il medesimo deficit motivazionale. In virtù del principio della ragione più liquida, assorbite le ulteriori censure, il ricorso è stato accolto con annullamento del giudizio finale di non ammissione, condanna del Ministero alle spese e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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