Abusi edilizi: onere della prova sull’epoca di realizzazione del manufatto (TAR Sicilia n. 3077 del 29.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Grava sul proprietario o sul responsabile dell’abuso, destinatario dell’ingiunzione di demolizione, l’onere di provare il carattere risalente del manufatto, quando si controverta della sua realizzazione in epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi. Tale regola si fonda sul principio di vicinanza della prova: solo il privato è in grado di fornire documenti e elementi idonei a radicare la ragionevole certezza sull’epoca di edificazione, non potendo l’Amministrazione accertare materialmente la situazione edilizia dell’intero territorio. Gli approdi giurisprudenziali che valorizzano elementi indiziari non determinano un ribaltamento dell’onere probatorio, che resta in capo alla parte privata. La documentazione prodotta deve raggiungere un livello di verosimiglianza utile a superare l’indizio costituito dalla mancata rappresentazione dell’opera nelle risultanze catastali e negli atti di acquisto. La perizia giurata di parte non è mezzo di prova, e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non assorge al rango di prova, neppure presuntiva, sull’epoca dell’abuso.

Il Fatto

Un istituto religioso, proprietario di un edificio sito in Biancavilla, impugnava dinanzi al TAR Sicilia l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di alcune opere ritenute abusive: un corpo di fabbrica di circa 70 mq realizzato sul lastrico solare a copertura del primo piano, in ampliamento al vano copri-scala esistente, e un vano di circa 20 mq sul copri-scala, sul lato nord.

La ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento sotto plurimi profili: la presenza di un proprio rappresentante negli organi dell’ente, l’asserita notorietà della risalenza dei manufatti, la loro realizzazione in epoca anteriore al 1967, l’inidoneità dell’ordinanza a ponderare gli interessi in gioco. Chiedeva inoltre disporsi verificazione ex art. 66 c.p.a. sull’epoca di realizzazione. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dall’onere probatorio. Per costante orientamento giurisprudenziale, richiamato con Cons. Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2019 n. 903 e Cons. Stato, sez. II, 1° febbraio 2024, n. 1016, spetta al privato assoggettato a ingiunzione dimostrare il carattere risalente del manufatto. Il fondamento è nel principio di vicinanza della prova: l’Amministrazione non può materialmente accertare la situazione edilizia sull’intero territorio.

Il TAR non ignora gli orientamenti che valorizzano elementi indiziari (richiamati TAR Lazio, sentenza n. 19963 dell’11 novembre 2024, C.G.A.R.S. sentenza 596/2025, Cons. Stato, Sez. VI, n. 1924 del 7 marzo 2025, Cons. Stato, Sez. VI, n. 5547 del 2024). Tali approdi non comportano però un ribaltamento dell’onere della prova, che resta in capo al privato. La documentazione deve raggiungere un livello di verosimiglianza sull’epoca di realizzazione idoneo a superare l’indizio della mancata rappresentazione dell’opera nelle risultanze catastali e negli atti di acquisto (Cons. Stato, sez. VI, 8 novembre 2023 n. 9612).

Applicando tali criteri, la prova offerta non raggiunge la soglia richiesta. La notorietà locale della risalenza è solo affermata, non dimostrata. La perizia asseverata di parte è priva di documentazione grafica e fotografica dei manufatti e dei rilievi richiamati ma non allegati; non indica una data precisa e si fonda su tipologia dei materiali e su testimonianze de relato di terzi non identificati. La perizia giurata di parte, del resto, non ha efficacia probatoria né è qualificabile come mezzo di prova. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, generica e riferita a quasi sessanta anni prima, non assorge al rango di prova nemmeno presuntiva.

Quanto alla lamentata mancata ponderazione degli interessi, il Collegio ribadisce che l’ordine di demolizione è atto vincolato, che prescinde da valutazioni discrezionali dell’Amministrazione, essendo la ponderazione compiuta a monte dal legislatore (Cons. Stato Sez. II, 22/1/2020, n. 540). Il ricorso è pertanto rigettato, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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