Concessioni demaniali marittime: irricevibile il ricorso proposto oltre il termine di decadenza (TAR Lazio n. 660 del 24.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso una concessione demaniale marittima è irricevibile per tardività quando la parte ricorrente abbia avuto piena conoscenza degli atti impugnati già da epoca risalente, desunta dalla proposizione di un precedente gravame avente ad oggetto i medesimi provvedimenti. La conoscenza acquisita nel corso di un giudizio anteriormente instaurato integra il momento da cui decorre il termine perentorio di sessanta giorni per l’impugnazione. Sussiste, inoltre, l’inammissibilità per litispendenza del ricorso successivamente proposto quando penda davanti a giudice diverso un giudizio identico; ove invece i due giudizi pendano davanti allo stesso giudice, la loro riunione è sufficiente a prevenire il rischio di giudicati contrastanti.

Il Fatto

La ricorrente dediceva di essere titolare dal 1990 di una concessione demaniale marittima in località del Comune di Gaeta, destinata alla posa di ombrelloni e all’approdo di piccole imbarcazioni a servizio di un complesso turistico retrostante, e di avere richiesto, nel 2003 e nel 2006, l’ampliamento della stessa. Con ricorso notificato e depositato il 6 marzo 2019, chiedeva l’annullamento di una serie di concessioni rilasciate dall’Autorità portuale e dalla Capitaneria di Porto alla controinteressata, riguardanti in parte l’area di proprio interesse.

A sostegno del gravame deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere, lamentando che l’Amministrazione aveva assentito le concessioni senza la pubblicazione dell’intendimento di dare in concessione il bene demaniale e senza l’osservanza delle forme di pubblicità previste dalla normativa di settore, così impedendo la presentazione di domande concorrenti. Si costituivano in giudizio l’Autorità portuale e la società controinteressata.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva in via preliminare l’irricevibilità del ricorso per tardività. Costituisce dato acquisito che la ricorrente già nel 2012 era a conoscenza degli atti odiernamente impugnati, con la conseguenza che il gravame risulta proposto in palese inosservanza del termine perentorio di sessanta giorni previsto dagli artt. 41 e 29 cod. proc. amm.

Tale conoscenza si desume dalla pendenza, presso il TAR Lazio sede di Roma, di un ricorso proposto dalla stessa società per l’annullamento dei medesimi provvedimenti. Gli atti impugnati erano dunque noti sin da quella data, e da allora decorreva il termine per la loro impugnazione.

In ogni caso, il Collegio osserva che la pendenza di due ricorsi identici determina l’inammissibilità per litispendenza di quello successivamente proposto. Il principio è richiamato con puntuale riferimento alla giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Roma, sez. I, 20/05/2021, n. 5916): la litispendenza presuppone che i due giudizi identici pendano davanti a giudici diversi, nel qual caso la declaratoria di inammissibilità del ricorso successivo serve a prevenire il rischio di giudicati contrastanti, nel rispetto del principio del ne bis in idem.

Ove invece i due giudizi identici pendano davanti allo stesso giudice, è sufficiente la loro riunione per scongiurare tale pericolo, dal momento che entrambi i gravami vengono definiti con un’unica sentenza. Su questa duplice base il ricorso è dunque dichiarato irricevibile e inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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