Rinuncia al ricorso e lite temeraria esclusa per difetto di soccombenza (TAR Lazio n. 391 del 24.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti, ritualmente proposta ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio per rinuncia ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. In caso di estinzione le spese seguono di regola la soccombenza del ricorrente, ma il giudice può compensarle quando sussistano giustificati motivi legati all’evoluzione processuale della controversia. La condanna per responsabilità aggravata o lite temeraria richiede il concorso del requisito oggettivo, costituito dalla soccombenza totale, e del requisito soggettivo, costituito dalla mala fede o colpa grave del soccombente. L’esito in rito, che preclude ogni accertamento sulla fondatezza della pretesa, impedisce di configurare la soccombenza totale e quindi esclude la condanna ex art. 96 cod. proc. civ..
Il Fatto
I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui l’Ambito Territoriale di Caccia competente aveva comunicato al caposquadra la mancata assegnazione di una zona di caccia. Con i motivi aggiunti hanno esteso l’impugnazione al decreto del Presidente della Regione Lazio recante il disciplinare per la gestione della specie cinghiale nella stagione venatoria 2021-2022, nella parte in cui subordina l’attribuzione del punteggio per la conferma dell’iscrizione alla squadra all’abbattimento, nella stagione precedente, di un numero di capi pari ai componenti moltiplicato per 1,5.
Nel corso del giudizio i ricorrenti hanno notificato e depositato atto di rinuncia al ricorso e ai motivi aggiunti per carenza di interesse. L’amministrazione intimata ha dichiarato di non opporsi, chiedendo tuttavia la condanna dei ricorrenti alle spese e invocando il principio della soccombenza virtuale in ragione della pretesa natura temeraria della lite.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in via preliminare che la rinuncia è stata ritualmente proposta ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm. e che, non essendovi opposizione delle controparti, il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati estinti ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm..
Sul regime delle spese il Tribunale ricorda la regola generale secondo cui, in caso di estinzione del giudizio, le spese sono poste a carico del ricorrente. Ritiene tuttavia che nel caso concreto sussistano giustificati motivi, in considerazione dell’evoluzione processuale della controversia, per disporne la compensazione tra le parti.
Quanto alla richiesta di condanna per responsabilità aggravata, il Collegio esclude che ne ricorrano i presupposti. L’esito in rito, infatti, non consente di affermare la soccombenza totale richiesta come requisito oggettivo, né di ravvisare la mala fede o la colpa grave del soccombente sul piano soggettivo. La domanda dell’amministrazione resta quindi disattesa e le spese sono integralmente compensate.
La sentenza ordina infine che sia eseguita dall’autorità amministrativa, secondo la formula propria del giudizio amministrativo.
Nota della Redazione
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