Concessioni demaniali portuali, prorogatio e silenzio assenso in conferenza di servizi (TAR Sicilia n. 2735 del 22.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli atti che costituiscono il mero completamento esecutivo di indirizzi e determinazioni procedimentali già interamente formati e definiti nei loro elementi essenziali prima della scadenza del mandato rientrano tra gli atti di ordinaria amministrazione adottabili dall’organo in regime di prorogatio, in ossequio ai principi di efficienza, buon andamento e continuità dell’azione amministrativa. La distinzione tra ordinaria e straordinaria amministrazione non segue rigidi parametri civilistici, ma un criterio elastico che valorizza l’incidenza concreta dell’atto nel procedimento in cui si inserisce. Il divieto di cumulo di più concessioni nel medesimo porto per attività non differenziate opera esclusivamente per le concessioni di aree e banchine rilasciate alle imprese autorizzate ai sensi dell’art. 16, comma 3, l. n. 84/1994, e non per le concessioni rilasciate ai sensi dell’art. 36 cod. nav. per attività di officina meccanica. Il silenzio assenso endoprocedimentale ex art. 14-bis, comma 4, l. n. 241/1990 opera anche in presenza di vincolo paesaggistico, ove difetti un divieto assoluto di edificazione.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima nel porto di Catania destinata alla cantieristica navale, aveva chiesto l’ampliamento della stessa su due aree contigue, tra cui quella denominata “ex Italcompany”. Le prime istanze di ampliamento venivano respinte; il successivo giudizio si concludeva con l’accoglimento solo di un vizio procedimentale, relativo all’omesso preavviso di rigetto, e con la reiezione delle censure avverso l’avviso pubblico con cui l’Autorità aveva bandito l’area per una diversa destinazione.

All’esito della procedura comparativa, l’unica offerente otteneva la concessione dell’area. Il ricorrente impugnava la determinazione conclusiva della conferenza di servizi e, con motivi aggiunti, la concessa concessione demaniale, deducendo l’illegittimità derivata dagli atti presupposti, vizi di istruttoria e motivazione, la pretesa inedificabilità dell’area e, quanto al titolo concessorio, il divieto di cumulo, la mancata valutazione di una propria istanza di riesame, l’adozione dell’atto da parte di un Presidente a mandato scaduto e i vizi del subingresso in una precedente concessione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina congiuntamente ricorso e motivi aggiunti, per la sovrapponibilità delle censure, e prende atto della dichiarazione di carenza di interesse resa in udienza quanto alle doglianze sul piano regolatore portuale, divenute improcedibili a seguito delle pronunce che ne avevano dichiarato la nullità parziale.

Nel respingere l’illegittimità derivata, il Collegio ribadisce che gli avvisi pubblici per l’assegnazione di aree demaniali, in quanto atti a contenuto generale, non sono soggetti all’obbligo di motivazione ex art. 3 l. n. 241/1990, essendo sufficiente l’indicazione dei criteri che sorreggono la scelta, e che rientra nella discrezionalità dell’Autorità, ex art. 37 cod. nav., la destinazione del bene, purché compatibile con il piano regolatore portuale. Quanto all’omessa valutazione delle osservazioni procedimentali, è sufficiente che dall’iter e dalla motivazione emerga la ponderazione complessiva delle stesse.

Sul vincolo paesaggistico, la Corte chiarisce che il vincolo ex art. 142 d.lgs. n. 42/2004 non comporta divieto assoluto di edificazione, ma assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica; richiama inoltre la deroga dell’art. 89, comma 12, l.r. Sicilia n. 6/2001 all’obbligo di arretramento dalla battigia per le opere interne ai porti. Il procedimento riguardava del resto solo il rilascio della concessione, restando i titoli edilizi e paesaggistici subordinati alle sedi competenti: ne consegue la piena operatività del silenzio assenso della Soprintendenza.

Quanto alla concessione, il divieto di cumulo non si applica perché la controinteressata non è impresa portuale autorizzata ex art. 16. L’istanza di riesame del ricorrente era successiva al perfezionamento del titolo, e i due procedimenti sono autonomi. Sulla prorogatio, il Collegio qualifica il rilascio della concessione come atto di ordinaria amministrazione, in quanto mero approdo esecutivo di un procedimento già definito prima della scadenza. La censura sul subingresso è tardiva e comunque inconferente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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