Transito in magistratura tributaria: anzianità fino alla nomina, senza doppio computo (Cons. Stato n. 312 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel transito dalla magistratura ordinaria a quella tributaria, l’anzianità complessivamente maturata ai fini giuridici ed economici deve essere riconosciuta fino alla data di effettiva immissione nel nuovo ruolo e non va congelata alla scadenza del termine per la domanda di interpello. Il rinvio operato dall’art. 1, comma 8, legge n. 130/2022 al comma 7 vale a escludere l’azzeramento dell’anzianità maturata nella magistratura di provenienza, non a limitarne la valutazione al momento di presentazione della domanda. Per il periodo intercorrente tra la scadenza della domanda e la nomina si computa la sola anzianità maturata nella magistratura di provenienza, restando esclusa la sommatoria dell’anzianità maturata quale giudice onorario tributario, trattandosi di norma eccezionale di stretta interpretazione. Il beneficio economico dell’art. 50, comma 4, legge n. 388/2000 resta correlato al conferimento delle funzioni di Cassazione e non è estensibile alla magistratura tributaria.

Il Fatto

Il ricorrente, magistrato ordinario dal 1997 e giudice tributario in via onoraria dal 2012, ha optato per il transito definitivo nella magistratura tributaria ai sensi dell’art. 1, comma 4, legge n. 130/2022, a seguito dell’interpello bandito dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Il decreto del Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze ha disposto la nomina con decorrenza dall’1.2.2024, determinando il trattamento economico iniziale sulla base dell’anzianità maturata al 14.2.2023, data di scadenza del termine per la domanda di partecipazione.

Il TAR Campania ha parzialmente annullato il decreto nella parte in cui recepiva quella datazione, ritenendo che l’anzianità dovesse essere computata fino alla nomina. Ha invece respinto la pretesa all’emolumento dell’art. 50, comma 4, legge n. 388/2000. Il Ministero ha appellato; il magistrato ha proposto appello incidentale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’istanza di rinvio fondata sulla proposta di emendamento alla legge finanziaria, ritenendola non pregiudiziale. Nel merito conferma la lettura sistematica dei commi 7 e 8 dell’art. 1: il criterio letterale non esaurisce il giudizio, dovendo l’interprete valorizzare la coerenza del sistema secondo l’art. 12 delle preleggi. La norma intende favorire il transito di professionalità già formate; ammettere la perdita della progressione acquisita sino alla nomina vanificherebbe tale finalità e creerebbe disparità tra soggetti con lo stesso servizio.

Il rinvio al comma 7 vincola il Collegio a una precisazione ulteriore: nel periodo tra il 14.2.2023 e l’1.2.2024 non è ipotizzabile una doppia valutazione dell’anzianità. La funzione onoraria, per accessorietà, non genera ordinariamente anzianità e il meccanismo premiale di conversione in diciotto mesi ogni anno opera solo nei limiti espressi dalla legge. La duplicazione è ammessa fino alla data della domanda, non oltre. Pertanto in quel periodo rileva esclusivamente l’anzianità maturata nella magistratura di provenienza; diversamente si configurerebbe persino responsabilità erariale per emolumenti indebiti. La norma eccezionale, ai sensi dell’art. 14 delle preleggi, non è suscettibile di applicazione estensiva.

Sull’appello incidentale la Corte esclude l’applicabilità degli artt. 3, 4 e 5 legge n. 425/1984 sulla progressione economica: nella magistratura tributaria il passaggio di qualifica dipende dalla sola anzianità, secondo la tabella F-bis. Il beneficio dell’art. 50, comma 4, legge n. 388/2000, richiamato dall’art. 5 legge n. 303/1998, presuppone il conferimento delle funzioni di Cassazione: non basta l’anzianità astratta, occorrendo la possibilità di ricoprirle. La differenza strutturale e funzionale tra le magistrature giustifica il trattamento differenziato, senza violazione del principio di giusta retribuzione.

Quanto alla Direttiva 77/187 CEE, il transito non integra un trasferimento d’impresa e comunque deriva da scelta facoltativa del giudice, non da decisione unilaterale dei pubblici poteri. Il Collegio richiama l’orientamento di Cons. Stato n. 9072 del 20.11.2025. Nessun danno risarcibile residua, perché il ristoro è assicurato dall’azione correttiva dell’Amministrazione.

L’appello principale è quindi accolto solo per la parte relativa alla non computabilità del periodo onorario intermedio; respinti gli altri motivi e l’appello incidentale, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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