Concessioni demaniali marittime, computo metrico e principio di risultato (TAR Liguria n. 1077 del 17.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento della concessione demaniale marittima il principio di risultato impone di valutare la sostanza della documentazione prodotta, non la sua denominazione formale. La mancata allegazione di un atto denominato computo metrico estimativo non determina l’esclusione del concorrente allorché i documenti offerti contengano elementi analitici idonei a consentire alla commissione di comprendere natura ed entità delle lavorazioni, coerenza dei costi con i prezzi di mercato e sostenibilità dell’offerta. Il giudizio di congruità del PEF resta affidato alla valutazione complessiva degli atti, anche in presenza di previsioni che subordinano l’equilibrio economico a future rimodulazioni delle condizioni di servizio. L’esclusione per inammissibilità dei motivi richiede che il ricorrente illustri in concreto l’inidoneità degli atti prodotti rispetto alla funzione assegnata dalla legge di gara.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare uscente della concessione demaniale marittima relativa a un impianto di distribuzione di carburanti sito nel territorio comunale, presenta istanza di rinnovo del titolo, pubblicata ai sensi dell’art. 18 Reg. cod. nav. La controinteressata manifesta interesse, sicché il Comune avvia una valutazione comparativa dei progetti, previa approvazione del disciplinare e della scheda di attribuzione dei punteggi.
All’esito della selezione la ricorrente consegue 58/100 punti, mentre l’aggiudicataria 80/100. Il Comune assegna quindi la concessione a quest’ultima con determina n. 936 del 18.9.2025. La ricorrente impugna l’aggiudicazione davanti al TAR Liguria. Si costituiscono il Comune e la controinteressata, che propone ricorso incidentale volto all’esclusione della ricorrente dalla selezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio applica il canone della ragione più liquida e rileva che l’infondatezza del ricorso principale esime dall’esame dell’impugnazione incidentale e delle eccezioni di inammissibilità. Il merito viene scrutinato con quattro motivi, tutti respinti.
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del disciplinare e della par condicio, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe omesso il computo metrico estimativo richiesto a pena di esclusione, allegando solo preventivi di spesa. Il motivo è inammissibile per genericità e comunque infondato. Il Tribunale osserva che la selezione è finalizzata principalmente all’assegnazione di beni pubblici e che le lavorazioni consistono, non nella costruzione integrale dell’impianto, ma nella ricostruzione della pensilina, per la quale il disciplinare richiede un progetto di massima e non esecutivo. In forza del principio di risultato, la mancata allegazione di un documento con la formale denominazione di computo metrico non comporta di per sé l’esclusione, se gli atti prodotti consentono alla commissione di verificare entità delle lavorazioni, coerenza dei costi e sostenibilità dell’offerta. I preventivi allegati, redatti dalle imprese incaricate, contengono l’elenco analitico delle opere e assolvono a funzione equipollente.
Il precedente invocato dalla ricorrente, Cons. Stato, Sez. VI, n. 4107 del 6.8.2013, è ritenuto non pertinente, perché in quel caso i documenti erano assolutamente inidonei alla verifica della coerenza economica dell’offerta. Con il secondo motivo la ricorrente contesta la congruità del PEF, che avrebbe ammesso l’irraggiungibilità del punto di pareggio. Il Collegio rileva che il Piano è corredato dall’attestazione di un professionista abilitato e prevede una verifica al termine del primo anno, con eventuale aumento delle tariffe o passaggio all’erogazione self-service per raggiungere l’equilibrio nel quadriennio.
Il terzo motivo riguarda la misura della garanzia fideiussoria. Il Tribunale osserva che la fideiussione di 5.000 euro, parametrata a un investimento stimato in 145.000 euro, risulta superiore al 2% richiesto dal disciplinare. Il quarto motivo contesta la parzialità dell’offerta rispetto alla ricostruzione integrale dell’impianto. Il Collegio, richiamando lo stato di consistenza, rileva che la maggior parte delle strutture appartiene al Demanio, sicché il concessionario subentrante deve solo ammodernare l’impianto e realizzare la pensilina.
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse, stante l’accertata legittimità dell’aggiudicazione. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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