Lottizzazione abusiva e impianto sportivo in zona agricola: ripristino integrale (TAR Sicilia n. 2411 del 24.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In zona agricola la realizzazione di un impianto sportivo stabilmente ancorato al suolo, con basamenti in calcestruzzo, perimetrazioni in muratura e vani dotati di autonoma volumetria e di impianti, costituisce trasformazione urbanistica del territorio che richiede il previo permesso di costruire e integra gli estremi della lottizzazione abusiva ai sensi dell’art. 30 del d.P.R. n. 380/2001. Il carattere precario dell’opera non si desume dalla destinazione soggettivamente impressa dal costruttore, ma dalla intrinseca attitudine a soddisfare esigenze specifiche, contingenti e limitate nel tempo. Qualora le opere siano tra loro connesse e diano luogo a un intervento unitario, la valutazione dell’abuso è complessiva e non atomistica, con la conseguenza che anche le singole opere astrattamente soggette a sanzione minore seguono il regime sanzionatorio della demolizione.
Il Fatto
La società ricorrente gestiva un complesso destinato ad attività sportiva su un terreno in zona agricola, in parte vincolata paesaggisticamente. Un permesso di costruire in sanatoria del 2012 aveva assentito tre corpi di fabbrica ad uso sportivo; una successiva segnalazione certificata di inizio attività del 2012 riguardava opere di manutenzione, cambio di destinazione d’uso e sistemazione delle aree, senza nuove volumetrie.
Dopo sopralluoghi eseguiti nel 2022 e un primo ordine di demolizione annullato in autotutela, il Comune ha adottato l’ordinanza n. 17 del 17 aprile 2024, con cui ha disposto la sospensione della lottizzazione abusiva e il divieto di disporre dei suoli e delle opere. La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività. La notifica del provvedimento presso la residenza del legale rappresentante, eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non è valida quando non coincide con la sede legale della società. La notificazione agli enti deve avvenire presso la sede, a norma dell’art. 145 c.p.c., applicabile anche al procedimento amministrativo, oppure mediante consegna diretta al rappresentante secondo gli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.. L’eccezione è dunque infondata.
Nel merito, il TAR rileva che il permesso in sanatoria del 2012 ha consolidato la destinazione sportiva solo dei fabbricati da esso contemplati. La segnalazione certificata di inizio attività del 2012, non contrastata nei termini, non comprendeva nuove volumetrie e non legittima ulteriori interventi. La destinazione agricola dell’area preclude l’impianto sportivo, salvo diversa previsione dello strumento urbanistico o salvo strutture leggere e smontabili compatibili con la vocazione agricola: evenienza esclusa nel caso concreto.
La Sezione richiama e conferma le argomentazioni della propria precedente sentenza n. 2160 del 10 giugno 2024. Le opere contestate — campi, tettoie, manufatti seminterrati e fuori terra, strutture di ricovero — presentano basi di fondazione, perimetrazioni in muratura o calcestruzzo e impianti sottotraccia, con trasformazione permanente del suolo. Non si tratta di mere finiture o pavimentazioni, né di aree ludiche senza fini di lucro, ma di parti funzionali di un impianto sportivo attrezzato e aperto al pubblico.
La valutazione dell’abuso, ribadisce il Collegio, è unitario: opere funzionalmente connesse concorrono a un intervento complessivo e seguono il regime della demolizione, anche quando singolarmente passibili di sanzione minore. Quanto alla precarietà, rileva il criterio funzionale e non quello strutturale. I provvedimenti repressivi in materia edilizia sono atti vincolati, che non richiedono motivazione sull’interesse pubblico concreto e per i quali è superflua la comunicazione di avvio del procedimento.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della particolarità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 138 c.p.c. – Notificazione in mani proprie
- Art. 139 c.p.c. – Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio
- Art. 140 c.p.c. – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
- Art. 141 c.p.c. – Notificazione presso il domiciliatario
- Art. 145 c.p.c. – Notificazione alle persone giuridiche