Concessioni demaniali: illegittima la proroga automatica al 2033, legittima la revoca comunale (TAR Lazio n. 309 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto dell’Unione, segnatamente l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e gli artt. 49 e 56 TFUE, impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Ne consegue la disapplicazione delle norme nazionali che prevedono la proroga automatica ex lege, anche quando il termine è stato ulteriormente differito dal legislatore. La pubblicazione della mera istanza di estensione della validità del titolo non integra una selezione imparziale e trasparente, difettando la pubblicità adeguata e il confronto competitivo. Il Comune che, in doverosa applicazione del diritto europeo, riconduce l’efficacia del titolo concessorio a un termine conforme non esercita un potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: non sono dovuti comunicazione di avvio né indennizzo.

Il Fatto

La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per una zona costiera destinata a un complesso balneare stagionale. Il Comune di Terracina, dopo aver inizialmente riconosciuto l’estensione ex lege della durata fino al 2033 ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, ha successivamente revocato tale determinazione e ricondotto l’efficacia del titolo al 31.12.2023, poi prorogato tecnicamente al 31.12.2024.

La società impugna la deliberazione di Giunta n. 104 del 29.12.2023, la determina dirigenziale n. 2722 del 30.12.2023 e la presupposta deliberazione n. 15 del 17.02.2022, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittimità della revoca e la mancata applicazione delle norme sopravvenute in materia di proroghe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021 e la giurisprudenza successiva, rilevando che le argomentazioni della ricorrente sono già state ritenute infondate da numerosi precedenti conformi, anche della stessa Sezione. Il punto di partenza è la disapplicazione delle norme che consentono la proroga automatica delle concessioni in essere.

Quanto alla pretesa natura selettiva della procedura svolta nel 2020, il Tribunale osserva che l’avviso pubblicato aveva a oggetto le istanze di estensione della validità fino al 2033 ai sensi della legge del 2018 e mirava solo a consentire ai terzi di opporre osservazioni. La pubblicazione per venti giorni all’albo, anche sulla stampa locale, non soddisfa l’esigenza di una procedura competitiva vera e propria, non contenendo alcun invito ai potenziali operatori a presentare istanze concorrenti.

Ne deriva l’inammissibilità delle censure costruite sull’art. 3 della legge n. 118/2022, norma che distingue il concessionario destinatario di proroga automatica da quello affidatario mediante selezione: la ricorrente non vanta la posizione propria del secondo. Analogamente è respinta la doglianza sull’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, poiché l’amministrazione non ha esercitato un potere di autotutela, ma ha dato applicazione doverosa al diritto unionale.

Il Collegio esclude inoltre che l’avvenuto rilascio del titolo in epoca remota esoneri il rapporto dall’applicazione della direttiva in occasione del rinnovo o della proroga, e ritiene irrilevante il richiamo al decreto milleproroghe, anch’esso già ritenuto disapplicabile. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese.

Il Tribunale auspica infine che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva, potendo ricorrere a una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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