Concessioni demaniali marittime e disapplicazione della proroga ex lege (TAR Lazio n. 310 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono beneficiare delle proroghe automatiche ex lege previste dalla normativa nazionale, dovendosi disapplicare l’art. 1, commi 682 e 683, della legge n. 145/2018, l’art. 182, comma 2, del d.l. n. 34/2020 e le successive disposizioni di differimento, per contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 T.F.U.E.. Il rilascio o il rinnovo deve avvenire all’esito di una procedura di evidenza pubblica con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità. L’atto con cui il Comune riconduce l’efficacia del titolo concessorio a un termine conforme al diritto europeo non costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto dell’Unione, con conseguente esclusione dell’obbligo di indennizzo e dell’avviso di avvio del procedimento.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per una zona di mq. 3.500 destinata a un complesso balneare stagionale. A seguito dell’istanza di estensione presentata ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, il Comune aveva dapprima riconosciuto la validità del titolo sino al 31.12.2033, mediante apposizione del relativo timbro.
Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del 2021, l’amministrazione ha revocato il precedente indirizzo e, con la delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023 e poi, con proroga tecnica, al 31.12.2024. La concessionaria ha impugnato questi atti insieme alla delibera n. 15 del 17.02.2022, contestando la legittimità del venir meno dell’estensione legale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata, rilevando che tutte le censure sono già state esaminate dalla giurisprudenza amministrativa, anche della stessa Sezione. Il punto di partenza è la constatazione che il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente disapplicazione della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica sino al 2033.
Il Tribunale richiama le più recenti pronunce del Consiglio di Stato, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 2025, secondo cui anche il differimento al 2027 introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024 è disapplicabile per contrasto con il diritto europeo. La norma che fa salve le gare deliberate anteriormente non si applica al caso concreto, perché la procedura seguita dal Comune non possiede i requisiti di una vera selezione concorrenziale.
La Corte esamina l’avviso pubblicato per venti giorni consecutivi ai sensi dell’art. 18 del Regolamento del Codice della Navigazione. Tale pubblicazione era finalizzata soltanto a consentire ai terzi di presentare osservazioni, senza alcun avvertimento circa la possibilità di proporre istanze concorrenti. Il mero rispetto dell’obbligo pubblicitario non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo, né sul piano della pubblicità, inadeguata per operatori anche esteri, né su quello contenutistico. La procedura era, dunque, meramente ricognitiva dei presupposti della proroga automatica.
Da ciò deriva l’inammissibilità delle censure relative all’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022: la norma disciplina la permanenza di efficacia del titolo solo per il concessionario che abbia ottenuto il rinnovo mediante procedura selettiva, ipotesi estranea alla fattispecie. Quanto alla qualificazione dell’atto, il Collegio esclude che si tratti di revoca: il Comune si è limitato a ricondurre l’efficacia temporale del titolo a una durata conforme ai principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza. Non erano perciò necessari né l’avviso di avvio del procedimento, né alcun indennizzo.
Il giudice respinge anche il motivo relativo all’affidamento del concessionario, che non può trovare tutela a fronte di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea. La reiezione non esclude l’auspicio che l’amministrazione proceda sollecitamente alla pubblicazione della gara, eventualmente mediante una nuova proroga tecnica limitata ai tempi necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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