Concessioni demaniali marittime, proroga ex lege inefficace e nessun affidamento (TAR Toscana n. 1379 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le norme nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative contrastano con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE, sicché non sorge alcun diritto alla prosecuzione del rapporto in capo al concessionario uscente. L’atto comunale che recepisce la proroga al solo fine di adeguarsi alla disciplina vigente è meramente ricognitivo di un effetto legale e non integra una procedura ad evidenza pubblica. Il successivo provvedimento che ridetermina la durata al termine di legge non costituisce annullamento d’ufficio e non richiede i presupposti dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, poiché l’effetto della proroga illegittima deve ritenersi tamquam non esset. L’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 supera il vaglio di ragionevolezza e proporzionalità, distinguendo le concessioni prorogate ex lege da quelle affidate mediante procedura selettiva.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di due concessioni demaniali marittime rilasciate dal Comune per l’occupazione di aree costiere destinate ad attività turistico-ricreative. A seguito della delibera comunale che estendeva la validità delle concessioni al 2033, in applicazione della normativa allora vigente, la società manifestava la volontà di fruire della proroga e sottoscriveva gli atti integrativi.
Dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18 del 2021 e l’abrogazione dei commi 682 e 683 dell’art. 1 legge n. 145/2018 a opera dell’art. 32 legge n. 118/2022, il Comune comunicava la cessazione della validità al 31 dicembre 2024. La società impugnava la determinazione dirigenziale e le note conseguenti, deducendo la violazione dell’art. 37 cod. nav., il difetto di autotutela e profili di illegittimità costituzionale. Con motivi aggiunti impugnava la delibera che aveva ridefinito la durata al 30 settembre 2027, rinunciando poi ai motivi dal quarto al decimo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone anzitutto l’estromissione dell’Agenzia del Demanio, rilevando che il rilascio e la gestione delle concessioni attengono alla competenza degli enti territoriali, mentre allo Stato residua la titolarità del bene e l’introito dei proventi. La rinuncia ai motivi aggiunti dal quarto al decimo circoscrive l’esame alle prime tre censure, di contenuto pressoché identico nel ricorso e nei motivi aggiunti, e al quarto motivo del ricorso introduttivo.
Il primo motivo è respinto. La società sosteneva che la proroga fosse stata adottata all’esito di un confronto concorrenziale e sfuggisse quindi al limite di durata. Il Collegio osserva che il Comune, richiamando espressamente i commi 682 e 683 legge n. 145/2018, si è limitato a disporre una proroga automatica e generalizzata. L’avviso pubblico conteneva un semplice invito ai titolari a manifestare la volontà di proroga, con espressa riserva di diversa gestione in caso di sopravvenienze normative. L’art. 37 cod. nav. non è idoneo a integrare una procedura ad evidenza pubblica, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.
Il secondo motivo è parimenti infondato. I provvedimenti impugnati non contengono alcun annullamento d’ufficio: il Comune ha precisato che l’atto di proroga è ricognitivo di un effetto prodotto automaticamente dalla legge e che la non applicazione della norma incompatibile con il diritto eurounitario impedisce il prodursi dell’effetto autoritativo. Le Adunanze Plenarie n. 17/2021 e n. 18/2021 avevano già escluso il rilievo dei poteri di autotutela, essendo l’effetto legificato e dovendosi considerare tamquam non essent gli effetti prodotti, senza che il giudicato attribuisca un diritto alla continuazione del rapporto di durata.
Quanto alle questioni di costituzionalità, il Collegio le ritiene manifestamente infondate. L’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 distingue correttamente le concessioni beneficiarie di proroghe ex lege da quelle affidate o rinnovate mediante procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza. La norma è diretta ad adeguare l’ordinamento interno alla direttiva 2006/123/CE e all’art. 49 TFUE, introducendo un periodo transitorio proporzionale agli obiettivi perseguiti.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono quindi respinti, con compensazione delle spese tra le parti costituite in ragione della particolarità della fattispecie.
Nota della Redazione
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