Revoca del permesso di lungo soggiorno per contratto di locazione falso (TAR Toscana n. 1363 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno di lungo periodo è legittima quando il richiedente produce, a sostegno dell’aggiornamento del titolo, un contratto di locazione falso e non dimostra l’effettiva disponibilità di un alloggio, requisito richiesto dall’art. 16, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 394/1999. Il giudice amministrativo valuta autonomamente i presupposti dell’atto, a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti. La contestazione della responsabilità penale, in assenza di allegazioni sulla sussistenza del requisito abitativo, non inficia la legittimità del provvedimento questorile. L’eventuale assoluzione in sede penale non è condizione di efficacia della revoca.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo, riceveva notifica del decreto con cui il Questore di Grosseto respingeva l’istanza di aggiornamento del titolo e ne disponeva la revoca. Alla base del provvedimento vi era la contestazione della falsità del contratto di locazione prodotto a sostegno della domanda, contratto oggetto di sequestro penale disposto in pari data su segnalazione della proprietaria dell’immobile, che aveva dichiarato di non aver mai stipulato alcun contratto.
Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Toscana, deducendo che la revoca si fondava su meri indizi e che la sua eventuale responsabilità penale sarebbe stata accertata nelle sedi competenti, non potendosi anticipare gli effetti di una condanna definitiva. Nelle more, la domanda cautelare veniva accolta con il bilanciamento degli interessi e la causa perveniva alla decisione nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sul requisito della residenza richiesto dall’art. 16, comma 2, lett. c), d.P.R. n. 394/1999, che impone al richiedente di indicare il luogo di effettiva dimora. Nel caso concreto, il contratto prodotto risultava disconosciuto dalla proprietaria, la quale aveva escluso qualsiasi locazione successiva al 1° gennaio 2024 e aveva rappresentato che l’immobile era libero.
Da qui la qualificazione del documento come falso e l’affermazione che il ricorrente aveva tentato di ottenere fraudolentemente l’aggiornamento del titolo. Il TAR non si limita a prendere atto del sequestro penale, ma svolge una propria valutazione dei presupposti di fatto dell’atto amministrativo, verificando la corrispondenza tra il requisito normativo e la situazione documentata.
Il punto decisivo è processuale. Il ricorrente si è limitato a sostenere che la responsabilità penale andrà accertata in altra sede, senza allegare nulla in ordine all’effettiva disponibilità di un alloggio. La censura non investe il nucleo motivazionale del provvedimento, che riposa su un fatto autonomamente apprezzabile dal giudice amministrativo.
Il Collegio precisa che la questione si pone a prescindere dalla rilevanza penale dei fatti: l’autonomia del giudizio amministrativo rispetto a quello penale consente di valutare la legittimità della revoca sulla base dei soli presupposti dell’azione amministrativa. L’assenza di contestazione sul requisito abitativo rende il ricorso infondato.
Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in considerazione della peculiarità della fattispecie. La sentenza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei dati personali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.