Proroga ex lege delle concessioni demaniali e atti comunali meramente ricognitivi (TAR Toscana n. 1378 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti con i quali il Comune prende atto della cessazione dell’efficacia della proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime non costituiscono esercizio del potere di autotutela, ma hanno natura meramente ricognitiva di un effetto legale che, in quanto in contrasto con il diritto dell’Unione europea, deve ritenersi tamquam non esset. Il procedimento disciplinato dall’art. 37 cod. nav. non integra una procedura ad evidenza pubblica idonea a garantire trasparenza e concorrenzialità, non essendo sufficiente il c.d. “rende noto” rimesso all’iniziativa dei concorrenti. L’art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022, nell’introdurre un periodo transitorio e nel distinguere le concessioni beneficiarie di proroghe ex lege da quelle affidate o rinnovate mediante procedura selettiva, non si pone in contrasto con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. e risulta proporzionato rispetto agli obiettivi della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE.
Il Fatto
La società ricorrente è titolare di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative su un’area situata nel territorio comunale. A seguito di un avviso pubblico, l’amministrazione comunale aveva riconosciuto l’estensione della validità del titolo fino al 31 dicembre 2033, sottoscrivendo il relativo atto integrativo. Dopo le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e l’entrata in vigore della legge n. 118/2022, il Comune ha adottato una determinazione con cui ha comunicato che la validità delle concessioni sarebbe cessata al 31 dicembre 2024.
La società ha impugnato la determinazione e la nota di comunicazione, deducendo la violazione dell’art. 37 cod. nav. e dell’art. 3 della legge n. 118/2022, la lesione dell’affidamento per violazione delle norme sull’autotutela e l’illegittimità costituzionale della disciplina. Il Comune ha eccepito la tardività del ricorso e la sopravvenuta carenza di interesse. L’Agenzia del Demanio ha chiesto l’estromissione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio dispone anzitutto l’estromissione dell’Agenzia del Demanio, poiché il rilascio e la gestione delle concessioni demaniali attengono alla competenza degli enti territoriali, restando allo Stato la titolarità della proprietà e l’introito dei proventi. La manifesta infondatezza del ricorso consente poi di prescindere dall’esame delle ulteriori eccezioni preliminari.
Il primo motivo è respinto. Il Comune non ha svolto alcuna procedura ad evidenza pubblica conforme ai principi eurounitari: si è limitato a disporre una proroga automatica e generalizzata in applicazione dei commi 682 e 683 dell’art. 1 della legge n. 145/2018. L’avviso pubblico conteneva un semplice invito ai titolari a manifestare la volontà di fruire dell’estensione, con espressa riserva di diversa gestione in caso di sopravvenienze normative. Il successivo art. 37 cod. nav. non è idoneo a integrare una selezione, come chiarito dalla giurisprudenza richiamata ai sensi dell’art. 74 c.p.a.: il modello del “rende noto” non assicura criteri imparziali, trasparenti e proporzionali di partecipazione.
Quanto al secondo motivo, i provvedimenti impugnati non recano alcun annullamento d’ufficio, ma prendono atto che l’atto di proroga è meramente ricognitivo di un effetto prodotto automaticamente dalla legge. Poiché la non applicazione della norma nazionale contrastante con il diritto UE impedisce il prodursi dell’effetto autoritativo, gli effetti della proroga devono ritenersi tamquam non essent, senza che rilevi l’esistenza di un atto dichiarativo o di un giudicato, esposto comunque alle sopravvenienze nei rapporti di durata.
Le censure di illegittimità costituzionale sono infine respinte nel merito. Il legislatore ha tenuto distinta la disciplina delle concessioni beneficiarie di proroghe ex lege da quella delle concessioni affidate o rinnovate mediante procedura selettiva, introducendo un periodo transitorio proporzionato agli obiettivi della direttiva 2006/123/CE e dell’art. 49 TFUE. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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