Proroga tecnica comunale legittima e disapplicazione delle proroghe ex lege (TAR Lazio n. 314 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 2033: l’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018 e le successive norme di differimento contrastano con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE, e vanno disapplicate dal giudice e dalla pubblica amministrazione. Il Comune che, dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria, riconduce l’efficacia dei titoli al 31.12.2023 e poi al 31.12.2024 con una proroga tecnica non esercita un potere di autotutela, ma dà doverosa applicazione al diritto dell’Unione: non occorrono la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo. La proroga tecnica è compatibile con i principi europei solo se l’amministrazione ha già indetto la gara o ha deliberato di indirla in tempi brevissimi, a garanzia della continuità dell’azione amministrativa.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2015 per finalità turistico-ricreative impugna gli atti con cui il Comune di Terracina ha ridotto la durata del titolo. Il Comune aveva inizialmente riconosciuto l’estensione ex lege fino al 2033, ai sensi dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, apponendo sul titolo la relativa dicitura.
Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria del 2021, la Giunta comunale ha ritenuto superato quel indirizzo e ha revocato la precedente delibera. Con la deliberazione n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023 ha quindi disposto la proroga tecnica di tutte le concessioni in essere sino al 31.12.2024, riducendo la durata del titolo della ricorrente dal 2033 a quella data. La società chiede l’annullamento di tali atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e lo decide con sentenza succintamente motivata, ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando i numerosi precedenti conformi, anche della stessa Sezione.
Il nucleo argomentativo è la disapplicazione della disciplina nazionale di proroga automatica. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica; le norme interne che prevedono l’estensione automatica al 2033 sono pertanto inapplicabili, senza che l’inerzia del legislatore possa giustificare una diversa conclusione.
La difesa della ricorrente si fonda sull’idea che la procedura seguita nel 2020 dal Comune costituisse una vera selezione, idonea a preservare il rapporto concessorio. Il Tribunale esclude questo esito: l’avviso pubblicato si limitava a rendere note le istanze di proroga, con il solo riferimento alla sigla e alla località, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti. Il mero rispetto dell’obbligo di pubblicità per venti giorni non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo, né sul piano pubblicitario né su quello contenutistico. Non ricorrono quindi i presupposti per applicare la salvezza delle procedure già deliberate prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), del d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024.
Da qui l’inammissibilità dei motivi costruiti sull’art. 3, comma 2, del d.l. n. 198/2022, convertito in legge n. 14/2023: quella norma protegge il concessionario che abbia ottenuto il rinnovo mediante procedura selettiva, ipotesi che nella specie non si è verificata. Il Collegio esclude altresì che gli atti impugnati integrino una revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990: il Comune si è limitato a ricondurre l’efficacia temporale dei titoli entro limiti conformi al diritto europeo, con la conseguenza che non erano necessari né l’avviso di avvio del procedimento né alcun indennizzo.
Il Tribunale respinge infine il motivo sull’affidamento del concessionario, che non può trovare tutela a fronte di provvedimenti in contrasto con la disciplina europea. La reiezione non esclude l’auspicio che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la gara, eventualmente previa una nuova e breve proroga tecnica limitata ai tempi strettamente necessari. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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