Cessazione della materia del contendere in ottemperanza per adempimento sopravvenuto alla notifica del ricorso (TAR Lombardia n. 3168 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora l’Amministrazione, dopo la notificazione e il deposito del ricorso introduttivo, provveda tardivamente a eseguire il comando contenuto nella sentenza di cui si chiede l’esecuzione, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo stato conseguito il bene della vita sotteso alla proposizione del ricorso. Tale declaratoria non incide sul regime delle spese di lite, che restano regolate dal criterio della soccombenza virtuale, con conseguente condanna dell’Amministrazione, la quale ha adempiuto al dictum solo dopo l’instaurazione della causa. La liquidazione delle spese, da distrarsi in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, deve tenere conto della natura seriale della controversia e del limitato impegno difensivo richiesto, senza che ciò possa risolversi in una compensazione o nella mancata applicazione del principio di causalità.
Il Fatto
Il ricorrente, docente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, agiva dinanzi al TAR Lombardia ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. 348/2025 del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro. Con tale pronuncia era stato accertato il diritto all’indennità sostitutiva per ferie non godute e per le festività soppresse, con condanna dell’Amministrazione al pagamento delle relative somme per gli anni scolastici indicati in sentenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
A seguito della notificazione e del deposito del ricorso introduttivo del giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione resistente provvedeva, sia pure tardivamente, a eseguire integralmente il dictum giudiziale, come emergente dalla documentazione versata in atti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto dell’avvenuto pagamento, ha rilevato che l’esecuzione spontanea successiva all’instaurazione del giudizio determina il conseguimento del bene della vita e la conseguente cessazione della materia del contendere. Tale evenienza, tuttavia, non preclude l’esame della regolamentazione delle spese, che va effettuato secondo il criterio della soccombenza virtuale, applicabile quando la definizione del giudizio non avviene all’esito di una decisione sul merito.
La Pubblica Amministrazione, avendo adempiuto al comando giudiziale solo dopo la proposizione del ricorso, è rimasta soccombente e va quindi condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente. Il Collegio ha nondimeno valorizzato il carattere seriale della controversia e il limitato impegno richiesto al difensore, che verte su un’unica questione di esecuzione di una sentenza del giudice ordinario in materia di pubblico impiego, richiamando al riguardo il precedente del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 3221 del 2026 per la modulazione delle somme da liquidare.
Le spese, liquidate in favore del ricorrente, sono state distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario. Il Collegio ha infine disposto la condanna dell’Amministrazione anche al rimborso del contributo unificato, ove versato, e agli accessori di legge.
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Nota della Redazione
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