Concessioni demaniali marittime e proroga tecnica comunale dopo le sentenze gemelle (TAR Lazio n. 315 del 16.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente fino al 2033, dovendo la disciplina nazionale di cui all’art. 1, commi 682, 683 e 684, l. n. 145/2018 essere disapplicata per contrasto con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e con gli artt. 49 e 56 TFUE. L’amministrazione comunale è tenuta ad applicare direttamente il diritto dell’Unione e a ricondurre l’efficacia dei titoli concessori a una durata compatibile con i principi di imparzialità, trasparenza e concorrenza. Gli atti con cui il Comune revoca la proroga automatica e dispone una proroga tecnica di contenuta durata non costituiscono esercizio del potere di autotutela ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma doverosa attuazione del diritto europeo, con conseguente insussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di indennizzo. La mera pubblicazione dell’avviso di istanza di proroga all’albo pretorio non integra una procedura selettiva idonea a legittimare il rinnovo del rapporto concessorio.

Il Fatto

La ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2016 per finalità turistico-ricreative. A seguito dell’istanza di estensione presentata ai sensi della l. n. 145/2018, il Comune di Terracina aveva apposto sul titolo la validità fino al 2033, nell’ambito di una procedura ricognitiva avviata dopo l’atto di indirizzo della Giunta.

Dopo le sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 09.11.2021, l’ente ha dapprima rivisto il proprio indirizzo e poi, con la delibera di Giunta n. 104 del 29.12.2023 e la determina n. 2722 del 30.12.2023, ha disposto la proroga tecnica di tutte le concessioni in essere sino al 31.12.2024, riducendo la durata del titolo della ricorrente. Quest’ultima ha impugnato gli atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’affidamento, l’illegittima revoca e il contrasto con la normativa sopravvenuta in materia di proroghe.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il ricorso come manifestamente infondato e richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, tra cui Cons. Stato, Sez. VII, n. 4479 del 20.05.2024 e Cons. Stato, Sez. VII, n. 1688 del 26.02.2025. Il diritto dell’Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità delle proroghe automatiche nazionali.

La questione centrale riguarda la natura della procedura svolta dal Comune nel 2020. Il Tribunale esclude che la pubblicazione dell’avviso di istanza di proroga all’albo pretorio per venti giorni possa integrare una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità e trasparenza: l’avviso era volto solo a consentire ai terzi di presentare osservazioni, senza alcun avvertimento circa la possibilità di proporre istanze concorrenti. Non ricorrono quindi i presupposti per invocare la salvezza delle procedure prevista dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, il Collegio chiarisce che gli atti impugnati non costituiscono esercizio del potere di autotutela, ma doverosa applicazione del diritto nazionale in conformità al diritto dell’Unione. Ne deriva l’insussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento e di riconoscimento di un indennizzo, non previsto neppure dal codice della navigazione.

Il Tribunale dichiara inammissibili, per difetto di interesse, le censure fondate sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022, che presuppongono lo svolgimento di una vera procedura selettiva. Respinta anche la doglianza relativa al decreto milleproroghe, poiché le estensioni ivi previste sono state parimenti ritenute disapplicabili.

Il ricorso è respinto, con spese compensate. La sentenza auspica che l’amministrazione bandisca sollecitamente la gara, ammettendo una nuova proroga tecnica limitata ai tempi strettamente necessari, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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