Concessioni demaniali marittime: white list non richiesta e formula punteggi economici illegittima (TAR Sicilia n. 2380 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure per la concessione di beni demaniali marittimi, l’iscrizione nella c.d. white list prefettizia costituisce requisito di partecipazione solo per le attività tassativamente elencate dall’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012. Al di fuori di tali ipotesi la clausola della lex specialis che la impone a pena di esclusione è nulla e si ha per non apposta, in virtù del principio di tassatività delle cause di esclusione ribadito dall’art. 10, comma 2, d.lgs. n. 36/2023. Nei criteri di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la formula matematica di attribuzione dei punteggi al prezzo non può sterilizzare le differenze tra i ribassi offerti, altrimenti il criterio economico risulta svuotato e la relativa previsione è irragionevole e arbitraria.

Il Fatto

La società ricorrente impugna il decreto con cui l’Autorità di sistema portuale ha aggiudicato a una società controinteressata la concessione demaniale marittima decennale per la gestione del terminal passeggeri e delle aree di sosta nel porto di Milazzo, procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 71 d.lgs. n. 36/2023.

Il ricorso principale lamenta l’assenza in capo all’aggiudicataria dell’iscrizione alla white list pretesa dall’art. 5.1.1 del disciplinare, della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 riferita alle attività oggetto di gara e del fatturato specifico, oltre all’irragionevolezza della formula di attribuzione del punteggio economico. La controinteressata propone ricorso incidentale deducendo la nullità della clausola sulla white list e l’infondatezza delle censure avversarie.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal principio, già affermato in vigenza del d.lgs. n. 50/2016, secondo cui le attività iscrivibili nell’elenco prefettizio sono solo quelle espressamente individuate dall’art. 1, comma 53, legge n. 190/2012, in un elenco tassativo e di stretta interpretazione; fuori da tali ipotesi la verifica antimafia si attua con gli strumenti del d.lgs. n. 159/2011.

Poiché la gestione del terminal passeggeri e dei piazzali non rientra in alcuno dei settori elencati dalla norma, la richiesta di iscrizione alla white list contenuta nel disciplinare è tamquam non esset, non essendo peraltro contemplata neppure dal protocollo di legalità richiamato dalla lex specialis e prodotto in giudizio. L’accoglimento dell’eccezione di nullità comporta il rigetto del primo motivo del ricorso principale.

Sono infondati anche il secondo e il terzo motivo, esaminati congiuntamente. La certificazione ISO 9001:2015 prodotta dall’aggiudicataria, riferita all’erogazione dei servizi di trasporto marittimo di passeggeri, attiene indeed all’oggetto della concessione, includendo i servizi di biglietteria e la gestione delle aree demaniali; a tale oggetto afferiscono pure i contratti posti a base del fatturato specifico e l’oggetto sociale.

È invece fondato il quarto motivo, con l’accoglimento del correlato profilo del ricorso incidentale. La formula applicata assegna 27,17 punti per un rialzo dello 0,10% e 30 punti per un rialzo del 10,54%: un esito disancorato dal rapporto dei prezzi. Richiamando l’orientamento del Cons. Stato, sez. V, n. 4081 del 2017 e le decisioni conformi, il Collegio rileva che la componente economica deve essere valorizzata nel suo potenziale differenziale.

L’art. 108, comma 4, d.lgs. n. 36/2023 non depotenzia tale principio: la norma disciplina i criteri di aggiudicazione di lavori, servizi e forniture e non le concessioni, né consente l’azzeramento delle differenze sull’offerta economica. La formula, sterilizzando totalmente i ribassi, si configura come criterio contraddittorio, irragionevole e arbitrario e altera il peso del prezzo (Cons. Stato, sez. V, n. 2356 del 2020). Respinte le eccezioni sulla mancata prova di resistenza e sul richiamo al codice, il Tribunale dispone la riedizione della gara quantomeno dalla fase delle offerte economiche, con spese compensate e contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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