Rinnovo permesso di soggiorno per studio e valutazione delle ragioni ostative (TAR Lombardia n. 3727 del 19.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, l’Amministrazione è tenuta a valutare nel merito la posizione dell’istante e a verificare le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla legge, senza ricorrere ad automatismi ostativi. Una lettura costituzionalmente orientata della disciplina, improntata al principio di eguaglianza sostanziale e alla logica inclusiva dello statuto dello straniero, impone di consentire la giustificazione degli elementi potenzialmente ostativi alla permanenza. La sussistenza di gravi e comprovati motivi può confermare la validità del soggiorno anche quando si siano verificati accadimenti che ne hanno pregiudicato la continuità. Il diniego fondato su aspetti meramente formali è illegittimo quando le ragioni ostative risultino superate.

Il Fatto

La ricorrente, iscritta a un corso di laurea magistrale presso il Politecnico di Milano, ha presentato istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio. La Questura ha adottato un preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, rilevando la carenza della documentazione relativa all’iscrizione all’anno accademico e alla certificazione degli esami sostenuti. La ricorrente ha controdedotto con memoria partecipativa, senza ottenere riscontro; successivamente le è stato notificato il decreto di diniego.

La straniera ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lombardia, deducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 del D.P.R. n. 394 del 1999. Il Ministero dell’Interno si è costituito chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta. In prossimità dell’udienza di merito la difesa ha depositato un certificato attestante gli esami superati e una dichiarazione sull’imminenza della discussione della tesi di laurea.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso, ritenendo fondata l’unica censura. Il periodo in cui la ricorrente non ha sostenuto esami di profitto coincide con lo scoppio della pandemia da Covid-19, che ha inciso negativamente sulla sua condizione, anche in ragione della situazione dei familiari nel Paese di provenienza.

Il Tribunale aderisce all’orientamento secondo cui una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina sul permesso di soggiorno, che tenga conto del principio di eguaglianza sostanziale e della logica inclusiva dello statuto dello straniero, nonché dell’inammissibilità di automatismi ostativi quando vengono in rilievo diritti fondamentali, impone di consentire allo straniero la giustificazione degli elementi che possano ritenersi ostativi alla permanenza in Italia.

La sussistenza di gravi e comprovati motivi consente di confermare la validità del soggiorno anche in presenza di accadimenti che ne hanno pregiudicato la continuità, come affermato da T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 18 giugno 2024, n. 1857. La Sezione richiama inoltre la propria precedente pronuncia (T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 3 luglio 2023, n. 1702), secondo cui sussiste l’obbligo per l’Amministrazione di valutare nel merito la posizione dell’istante, anche ai sensi dell’art. 5, comma 5, del D. Lgs. n. 286 del 1998.

Nel caso concreto, la ricorrente ha dimostrato che, superato il periodo di inattività legato alla pandemia, alla lontananza dalla famiglia e allo stato di profonda ansia, ha ripreso regolarmente il corso di studi, superando tutti gli esami di profitto e predisponendosi alla discussione della tesi. Devono quindi ritenersi superate le ragioni ostative al rinnovo.

Il Collegio richiama il principio espresso dal Consiglio di Stato, III, 1° dicembre 2021, n. 8014, secondo cui le istanze di rinnovo devono essere esaminate nel merito, tenuto conto dell’impatto sulla condizione personale e familiare degli stranieri, non svilita da determinazioni fondate su aspetti meramente formali (anche T.A.R. Lombardia, Milano, IV, 15 marzo 2024, n. 798). Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’atto impugnato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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