Concessioni da diporto fuori dalla Bolkestein ma soggette a concorrenza (TAR Lazio n. 426 del 05.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime relative a strutture dedicate alla nautica da diporto, inclusi i punti di ormeggio, non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE e della giurisprudenza unionale e interna formatasi sulle concessioni balneari a scopo turistico-ricreativo. Esse restano tuttavia soggette ai principi generali di concorrenzialità, trasparenza, imparzialità e pubblica fruizione dei beni demaniali, con la conseguenza che non possono essere prorogate automaticamente né affidate sine die senza confronto concorrenziale. All’assegnazione non si applica un obbligo espresso di gara nelle forme dell’evidenza pubblica, potendo trovare applicazione la procedura informale dell’art. 37 cod. nav., purché svolta con modalità idonee a garantire la par condicio tra gli operatori. È illegittimo il diniego di rinnovo fondato sul richiamo alla normativa sulle concessioni turistico-ricreative e all’obbligo di gara pubblica, senza esame nel merito dell’istanza secondo la disciplina del codice della navigazione.

Il Fatto

La società ricorrente era titolare di una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2007 dalla Capitaneria di Porto per tenere in uso un pontile galleggiante, una banchina, una piattaforma in legno e uno specchio acqueo destinato all’ormeggio di natanti da diporto. Il 28 dicembre 2023 presentava al Comune una documentata istanza di rinnovo per sei anni, a decorrere dalle scadenze delle proroghe legali.

Il Comune, senza alcun avviso partecipativo, respingeva l’istanza con nota del 22 maggio 2024, sul presupposto che le concessioni fossero prorogate al 31.12.2024 ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 118/2022, che l’istanza fosse in contrasto con la normativa eurounitaria e che l’unica selezione possibile fosse la gara pubblica, non avviabile per l’incertezza normativa in attesa del riordino della materia. La società impugnava la nota e la delibera di Giunta che l’aveva preceduta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’interesse ad agire. La concessione del 2007 non recava annotazioni sulle proroghe successive e, secondo l’orientamento consolidato, le concessioni da diporto erano estranee alle proroghe automatiche ex lege, compresa quella dell’art. 1, commi 682, 683 e 684, della legge n. 145/2018, perché il d.l. n. 400/1993 non annoverava i punti di ormeggio tra le concessioni turistico-ricreative. Tuttavia il Comune, invece di eccepire la scadenza del titolo, aveva valutato l’istanza e l’aveva respinta nel merito, riconoscendo implicitamente che la concessione era ancora in essere: l’interesse ad agire sussiste.

Nel merito il ricorso è parzialmente accolto. Le concessioni da diporto sono escluse dall’ambito della direttiva 2006/123/CE e delle sentenze gemelle dell’Adunanza Plenaria nn. 17 e 18/2021: sotto questo profilo la nota è illegittima nella parte in cui richiama norme e principi non applicabili. L’esclusione, però, non significa né che la concessione possa ritenersi prorogata fino al 2033, né che possa derogarsi al principio di concorrenzialità.

La direttiva non ha regolato le concessioni ad uso diverso da quello turistico-ricreativo per un diverso ambito e per le loro caratteristiche, non per sottrarle ai principi concorrenziali. Per tali concessioni il principio non è mai stato posto in dubbio, come conferma la giurisprudenza amministrativa sulle strutture di diporto. La proroga senza previo confronto competitivo contrasta con i principi generali ed è ammessa solo per periodi temporalmente limitati, in presenza di esigenze collettive. Già prima della direttiva Bolkestein le concessioni per strutture dedicate alla nautica da diporto erano escluse dalla proroga del d.l. n. 400/1993.

Il Comune avrebbe dovuto esaminare l’istanza applicando l’art. 37 cod. nav., tuttora vigente e immediatamente applicabile: non sussiste un obbligo espresso e di fonte legale di affidamento mediante le forme tipiche dell’evidenza pubblica, ben potendo operare la procedura informale prevista dalla norma, purché svolta con modalità idonee a soddisfare trasparenza, imparzialità e par condicio. Né occorreva attendere l’approvazione della variante del PUA: nelle more possono rilasciarsi nuove concessioni, suscettibili di revoca per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La nota del 22 maggio 2024 è pertanto annullata, con compensazione integrale delle spese per la complessità della questione e restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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