Gare per concessioni demaniali sportive e proroga tecnica fino al nuovo affidamento (TAR Lazio n. 427 del 05.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime finalizzate alla pratica di attività sportivo-ricreative da parte di un ente associativo senza scopo di lucro rientrano nell’ambito delle concessioni con finalità turistico-ricreative e sono soggette alla direttiva 2006/123/CE e all’art. 49 TFUE. Il Comune non può respingere l’istanza di rinnovo sul presupposto dell’incertezza normativa e della mancanza del piano di utilizzazione degli arenili: deve indire la procedura di evidenza pubblica e, nelle more, disporre la proroga tecnica del titolo scaduto. Tale proroga è ammessa solo se l’amministrazione ha già avviato l’iter per i bandi e trova il proprio limite nella data del nuovo affidamento, non nel termine di legge disapplicato. Il diniego che neghi insieme rinnovo e proroga è illegittimo per incongruenza e illogicità della motivazione.
Il Fatto
La ricorrente, associazione sportiva dilettantistica, è titolare di una concessione demaniale marittima relativa ad alcuni punti di ormeggio destinati ai soci per finalità sportive. Ha chiesto al Comune il rinnovo per sei anni, quindi il nuovo rilascio e non una mera proroga.
Il Comune ha respinto l’istanza con una nota motivata dal contrasto con la disciplina euro-unitaria, dall’incertezza del quadro normativo, dalla necessità di attendere il PUA e dalla carenza di personale. La ricorrente ha impugnato la nota e la delibera di indirizzo della Giunta, deducendo la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990 e l’estraneità del titolo alla direttiva servizi. Il Comune non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la qualificazione del titolo. Non rileva l’oggetto in sé, cioè la gestione dei punti di ormeggio, ma l’attività cui quella gestione è preordinata: la pratica delle discipline sportive da parte dei soci. Sussistono perciò margini per ricondurre la concessione all’art. 1, comma 01, del d.l. n. 400/1993, quanto alle concessioni con finalità turistico-ricreative, con conseguente applicazione della disciplina unionale e interna (richiamate TAR Campania, Salerno, n. 703/2024 e n. 811/2025).
Passando al merito, il diniego è incongruente. La ricorrente sa che non esistono rinnovi automatici né proroghe di lunga durata, ma il Comune non può limitarsi a negare il titolo: ha l’obbligo di indire la procedura di evidenza pubblica e di prorogare le concessioni in atto fino all’espletamento delle gare.
Il percorso argomentativo si fonda sulla Cons. Stato n. 4480/2024, che impone di disapplicare le proroghe legislative generalizzate e automatiche, comprese quelle introdotte dalla legge n. 14/2023 e dal d.l. n. 131/2024, convertito in legge n. 166/2024. A tale indirizzo la Sezione dichiara di aderire, richiamando anche la propria sentenza n. 742/2024 e la n. 65 del 03.02.2025, che ha descritto il procedimento dovuto: verifica della quota minima di pubblica fruizione, valutazione discrezionale sull’affidamento, applicazione dell’art. 12 della direttiva n. 2006/123/CE o dell’art. 49 TFUE.
Il Comune, anche in assenza di aggiornamento del PUA, deve avviare con urgenza le gare e nel contempo prorogare i titoli scaduti fino alla data del nuovo affidamento, non fino al 31.12.2027. Si tratta di una proroga tecnica, analoga a quella dell’art. 120, comma 11, d.lgs. n. 36/2023, compatibile con i principi europei solo se l’amministrazione ha già deliberato di indire la gara in tempi brevi. Nel caso concreto il ritardo deriva dal quadro normativo incerto e l’interruzione del servizio recherebbe grave danno all’interesse pubblico.
Il ricorso è quindi accolto in parte, nei sensi e nei limiti della motivazione, con annullamento della nota comunale. Le spese sono compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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