Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nelle concessioni demaniali marittime (TAR Toscana n. 336 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo dichiara improcedibile il ricorso, e i relativi motivi aggiunti, quando sopravvenga una carenza di interesse alla decisione, dichiarata dalla stessa parte ricorrente. La sopravvenuta cessazione dell’interesse impedisce l’esame nel merito delle questioni proposte, comprese quelle di compatibilità eurounitaria e di legittimità costituzionale prospettate in via pregiudiziale. La declaratoria di improcedibilità non richiede l’accertamento del merito della controversia e non preclude la compensazione delle spese di giudizio, specie in assenza di opposizione delle controparti.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un rapporto concessorio su area demaniale marittima nel territorio comunale, ha proposto ricorso per l’accertamento della qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita e per la condanna dell’amministrazione comunale al rilascio di nuovi titoli concessori con rinnovo automatico allo scadere del periodo convenzionale o legale. Con motivi aggiunti la società ha impugnato gli atti comunali che avevano fissato al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti in essere.

Nel corso del giudizio, in data 9 gennaio 2026, la ricorrente ha chiesto la declaratoria del sopravvenuto difetto di interesse, non avendo più interesse alla decisione del ricorso. La difesa del Comune ha manifestato la non opposizione alla compensazione delle spese di lite.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prende atto della richiesta formulata dalla parte ricorrente e rileva che l’interesse alla decisione è venuto meno in corso di causa. Su questa premessa, non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei relativi motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione si fonda sulla verifica della sopravvenuta assenza dell’interesse che giustifica l’azione. La società ricorrente, che aveva chiesto l’accertamento della natura del rapporto concessorio e la condanna al rilascio di nuovi titoli, ha essa stessa dichiarato di non avere più interesse alla pronuncia. Tale dichiarazione rende priva di oggetto la domanda.

L’intervenuta declaratoria di improcedibilità assorbe integralmente le questioni prospettate in via principale. Il Collegio non esamina quindi la qualificazione del rapporto come pluriennale di durata indefinita, né il principio di non discriminazione e l’obbligo di trasparenza richiamati con riguardo alla giurisprudenza eurounitaria, né le censure di incompatibilità con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l’art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea.

Restano parimenti non esaminate le eccezioni di legittimità costituzionale relative all’art. 3, comma 1, legge n. 118/2022 e le richieste di disapplicazione della normativa nazionale. L’impossibilità di esaminare il merito deriva dalla sola sopravvenuta carenza dell’interesse, che assorbe ogni ulteriore valutazione, comprese le censure rivolte agli atti comunali impugnati con i motivi aggiunti.

Quanto alle spese, il Collegio rileva che la difesa del Comune ha manifestato la non opposizione alla compensazione. In considerazione di tale circostanza, le spese di giudizio vengono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *