Nessuna conversione del contratto a termine nel pubblico impiego oltre 36 mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24503 del 04.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel pubblico impiego contrattualizzato la violazione delle disposizioni imperative sull’assunzione e sull’impiego dei lavoratori non comporta la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, in forza del comma 5 dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, che riconosce al lavoratore il solo diritto al risarcimento del danno. Tale assetto non contrasta con la clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché l’ordinamento interno appresta una misura effettiva e dissuasiva di prevenzione e sanzione dell’abuso: il risarcimento parametrato tra 2,5 e 12 mensilità, salvo il risarcimento integrale del maggior danno. Il limite massimo di durata dei contratti a termine opera come misura di prevenzione degli abusi e non può essere piegato a fondare un diritto alla stabilizzazione del lavoratore utilmente collocato in graduatoria.

Il Fatto

La lavoratrice aveva stipulato con il Comune più contratti a termine nell’ambito di una graduatoria per educatore di sostegno in asilo nido. I contratti non erano stati rinnovati per il superamento del tetto massimo di 36 mesi, mentre l’Amministrazione aveva assunto a termine altri lavoratori.

La lavoratrice ha chiesto la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato, in subordine il risarcimento ex art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001. Il Tribunale ha rigettato la domanda di conversione, ha accertato l’abusiva reiterazione e ha condannato il Comune al risarcimento nella misura di 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione. La Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello, escludendo la conversione nel pubblico impiego. La lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La ricorrente ha sostenuto che il limite massimo di durata totale dei contratti a termine, se inteso come limite soggettivo, finisce per prevalere sul principio di assunzione dei più meritevoli di cui all’art. 97 Cost., consentendo all’Amministrazione di preferire un candidato in posizione deteriore in graduatoria. Piegarne la funzione alla privazione del diritto al lavoro di un candidato migliore configurerebbe eterogenesi dei fini.

La Corte ha ritenuto il motivo non fondato. La ratio decidendi della sentenza impugnata esclude nel pubblico impiego la conversione del rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato, una volta superato il termine massimo, anche in caso di accertata abusiva reiterazione e a fronte del risarcimento del cd. danno comunitario riconosciuto dal giudice del merito. La decisione applica correttamente i principi eurounitari, costituzionali e di legittimità.

Il quinto comma dell’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che la violazione di disposizioni imperative sull’assunzione o l’impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni non può comportare la costituzione di rapporti a tempo indeterminato, salvo il diritto al risarcimento. La Corte costituzionale n. 89 del 2003 ha ricondotto tale scelta al principio del concorso di cui all’art. 97 Cost., estraneo alla disciplina del lavoro privato e presidio delle esigenze di imparzialità e buon andamento. La CGUE, con la sentenza Marrosu-Sardino (C-53/04), ha chiarito che la clausola 5 dell’accordo quadro non osta a un trattamento differenziato tra settore pubblico e privato, purché l’ordinamento interno preveda un’altra misura effettiva per evitare e sanzionare il ricorso abusivo; principio ribadito nelle sentenze Mascolo (C-22/13) e Santoro (C-494/16).

Le Sezioni Unite n. 5072 del 2016, dando seguito alla giurisprudenza eurounitaria, hanno confermato il divieto di conversione e precisato la struttura del danno: non è risarcibile la mancata conversione, ma la perdita di chance e i pregiudizi patrimoniali derivanti dalla protratta precarizzazione, con applicazione dell’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 in chiave agevolativa sul piano probatorio. La Corte costituzionale n. 248 del 2018 ha confermato l’impossibilità della conversione in tutto il settore pubblico, ravvisando nel risarcimento la misura sanzionatoria adeguata.

Nella specie, consumato e abusivamente reiterato il termine di durata, la Corte d’Appello ha correttamente negato la trasformazione, escludendo che tale effetto potesse discendere da vicende esterne al rapporto, relative ad altri lavoratori. Il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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