Regolamento comunale sui concorsi e nomina dei commissari esterni senza avviso pubblico (Cons. Stato n. 4079 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del regolamento comunale sui concorsi che rinvia alle disposizioni legislative vigenti in materia di composizione delle commissioni esaminatrici opera esclusivamente con riferimento ai requisiti di professionalità e al numero dei componenti, non all’obbligo di pubblicare un avviso pubblico per la raccolta delle candidature a commissario esterno. In virtù dell’autonomia regolamentare riconosciuta agli enti locali dagli artt. 7 e 89 del d.lgs. n. 267/2000, le norme statali sul reclutamento hanno carattere suppletivo e trovano applicazione solo in mancanza di disciplina locale. La scelta delle modalità di svolgimento delle prove rientra nella discrezionalità dell’amministrazione, purché siano garantiti imparzialità e trasparenza, e l’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, come modificato dal d.P.R. n. 82/2023, non impone l’esclusività della modalità digitale. Il vizio procedurale non produce annullamento se non si dimostra la sua concreta incidenza sull’esito della selezione.
Il Fatto
Con ricorso al TAR Campania il ricorrente impugnava l’intera procedura concorsuale indetta dal Comune per l’assunzione di un posto di istruttore contabile, contestando plurimi profili di illegittimità: la nomina della commissione senza previo avviso pubblico, l’espletamento della prova scritta in modalità cartacea, la mancata elaborazione delle tracce, un asserito conflitto di interessi e vizi formali degli atti di nomina. All’esito della selezione il ricorrente risultava non idoneo.
Il Tribunale amministrativo accoglieva il gravame sul presupposto assorbente della violazione dell’art. 6 del regolamento comunale, che, richiamando l’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994 e l’art. 35-ter del d.lgs. n. 165/2001, avrebbe imposto la pubblicazione di un avviso sul portale unico per il reclutamento. Avverso tale decisione proponevano appello sia il controinteressato vincitore sia il Comune.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami per connessione soggettiva e oggettiva, il Collegio esamina prioritariamente l’appello del Comune. Il primo motivo è fondato: la disposizione regolamentare, letta nel suo tenore testuale, non prevede alcun avviso pubblico per la selezione dei commissari, esaurendosi il rinvio alle disposizioni legislative vigenti nella materia della composizione e dei requisiti professionali.
Il ragionamento si fonda sul rapporto tra fonte statale e regolamentare. Gli artt. 7 e 89 del d.lgs. n. 267/2000 riconoscono agli enti locali potestà normativa in materia di organizzazione degli uffici e di procedimenti selettivi; l’art. 89, comma 4, precisa che la procedura del d.P.R. n. 487/1994 si applica solo in mancanza di disciplina regolamentare o per la parte non disciplinata. Le norme statali hanno dunque carattere suppletivo, con la conseguenza che il Comune ha legittimamente disciplinato in modo compiuto la composizione delle commissioni, ammettendo componenti esterni con la sola condizione dell’adeguata e comprovata esperienza professionale.
L’accoglimento del primo motivo assorbe le censure subordinate sulla prova di resistenza e sull’inammissibilità del ricorso originario. Una volta riconosciuta la regolarità della nomina, viene meno la necessità logica di verificare l’incidenza concreta del vizio sull’esito. Analogo esito segue il quarto motivo dell’appellante privato, di contenuto sovrapponibile.
Sono invece respinte le censure processuali. In applicazione di Cons. Stato, Ad. plen., n. 4 del 2018, in assenza di clausole escludenti la lesione si attualizza solo alla conclusione della procedura; la presa d’atto del bando non integra acquiescenza. Nel merito dei motivi riproposti, la determina di nomina dei commissari non richiede motivazione analitica in assenza di disciplina specifica, essendo sufficiente la competenza in concreto (Cons. Stato, V, n. 574 del 2013).
Quanto alla modalità cartacea, l’art. 13, comma 2, d.P.R. n. 487/1994, nel testo vigente, non contempla più l’avverbio “esclusivamente”: la preferenza legislativa per lo strumento informatico non si traduce in obbligo, restando la scelta rimessa alla discrezionalità amministrativa. I test a risposta multipla non costituiscono tracce discorsive e l’assenza di verbalizzazione della fase di predisposizione non integra vizio, non risultando compromesse segretezza o par condicio. Il conflitto di interessi è escluso dalla regolare dispensa del funzionario per le selezioni interessate; i vizi formali del decreto di nomina e della pubblicazione degli esiti restano privi di pregiudizio concreto. Gli appelli sono accolti, con compensazione integrale delle spese del doppio grado.
Nota della Redazione
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