Stabilizzazione del precario e prevalenza dello scorrimento delle graduatorie (TAR Puglia n. 825 del 28.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora efficaci opera rispetto alla scelta dell’amministrazione di indire nuove procedure concorsuali per i medesimi profili professionali, non rispetto all’avvio di procedure di stabilizzazione del personale precario previste e disciplinate da speciali disposizioni di legge che ne fissano finalità, presupposti e limiti di spesa e temporali. In quest’ultimo caso non è richiesta la motivazione rafforzata sulle ragioni della deroga allo scorrimento. I soggetti collocati in posizione di idoneità nella graduatoria di merito sono titolari di un interesse legittimo al corretto esercizio del potere amministrativo di copertura delle vacanze organiche, non di un diritto allo scorrimento, con conseguente sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo.

Il Fatto

I ricorrenti, collocati come idonei non vincitori nella graduatoria del concorso pubblico unico regionale per collaboratori amministrativi professionali – Cat. D, approvata dall’ASL BAT, impugnano la deliberazione con cui l’ASL di Taranto ha dato corso alla stabilizzazione di nove unità in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021, con stipula dei relativi contratti a tempo indeterminato.

Deducono la violazione del principio di prevalenza dello scorrimento delle graduatorie efficaci, il difetto di motivazione rafforzata, la violazione della normativa regionale e la disparità di trattamento rispetto all’assunzione di infermieri tramite scorrimento. Chiedono l’annullamento degli atti e, in origine, l’accertamento del diritto allo scorrimento e la declaratoria di nullità dei contratti, domande cui rinunciano in corso di causa. Le amministrazioni resistenti e i controinteressati eccepiscono il difetto di giurisdizione, l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione. A seguito della rinuncia alle domande di accertamento e di condanna, il petitum sostanziale si riduce all’interesse legittimo degli idonei non vincitori ad una legittima determinazione dell’amministrazione sulla copertura delle vacanze organiche. L’annullamento degli atti non riconoscerebbe alcun diritto allo scorrimento, ma condurrebbe a un corretto esercizio del potere: la giurisdizione spetta dunque al giudice amministrativo.

Infondata è anche l’eccezione di irricevibilità. Nel processo impugnatorio l’onere di gravame nei termini investe l’atto che produce in via diretta ed immediata la lesione, individuato nel provvedimento impugnato; i ricorrenti hanno correttamente praticato la doppia impugnazione degli atti presupposti. Quanto all’interesse al ricorso, esso sussiste ogni volta che dall’accoglimento deriva un’utilità consistente anche solo nell’aumento delle chance di scorrimento della graduatoria; la convergenza degli interessi dei ricorrenti rende ammissibile il ricorso collettivo.

Nel merito, il primo motivo è infondato. Il principio di prevalenza dello scorrimento è stato affermato con riferimento all’alternativa rispetto a nuovi concorsi, e non può essere invocato per contestare la stabilizzazione disposta in forza di una speciale norma di legge, finalizzata a rafforzare il servizio sanitario e a valorizzare personale già selezionato senza ulteriore esborso pubblico. L’Accordo quadro tra le AA.SS.LL. pugliesi del 6 aprile 2017 richiama lo scorrimento solo rispetto all’indizione di nuove procedure concorsuali.

Il secondo e il terzo motivo non meritano accoglimento. La motivazione rafforzata è necessaria quando l’amministrazione, in presenza di graduatorie efficaci, ricorra a nuovi concorsi per i medesimi profili, non quando si avvalga di procedure di stabilizzazione disciplinate da speciali previsioni di legge. Il provvedimento richiama le norme attributive del potere e dà conto della ratio perseguita. La legge regionale n. 24/2023 e la D.G.R. n. 1432/2023 non impongono lo scorrimento in caso di stabilizzazione. Quanto al quarto motivo, la disparità di trattamento è esclusa dalla diversità delle situazioni e delle figure professionali. Le domande e i motivi nuovi della memoria sono dichiarati inammissibili. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *