Ordine di demolizione su suolo pubblico prescinde dall’assetto proprietario (TAR Lombardia n. 249 del 27.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità dell’ordine di demolizione e ripristino adottato ai sensi dell’art. 35 d.P.R. n. 380/2001 non dipende dall’accertamento dell’assetto proprietario del suolo su cui insiste l’opera abusiva. L’amministrazione accerta il carattere abusivo del manufatto sul piano urbanistico-edilizio e adotta la sanzione ripristinatoria come atto dovuto, senza necessità di una specifica valutazione dell’interesse pubblico concreto alla demolizione né di comparazione con gli interessi privati. La pendenza di un giudizio civile volto ad accertare l’acquisto per accessione o usucapione dei terreni non integra un rapporto di pregiudizialità tale da imporre la sospensione necessaria del processo amministrativo e non elide il potere ripristinatorio. La natura vincolata del provvedimento esclude la necessità della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per apporti partecipativi del destinatario.
Il Fatto
I ricorrenti sono proprietari di un complesso immobiliare e di terreni contigui a tre mappali intestati a enti pubblici e al Demanio, un tempo parte dell’alveo di un torrente poi incanalato. Il Comune ha avviato un procedimento per opere realizzate in assenza di titolo su proprietà comunale e demaniale e per abbandono di rifiuti, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006. Con due ordinanze ha intimato la rimozione di una recinzione metallica, di pali e di oggetti vari, oltre al ripristino dello stato dei luoghi.
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti davanti al TAR, sostenendo di aver acquistato i mappali per accessione secondo la disciplina codicistica anteriore alla riforma del 1994 e per intervenuta usucapione, e contestando nel merito la qualificazione dell’abuso e la sussistenza dei presupposti. Hanno inoltre promosso giudizio civile per l’accertamento della proprietà. Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità per pretesa natura confermativa degli atti, rilevando che il precedente giudizio richiamato dalla difesa comunale riguardava un diverso provvedimento, relativo a una DIA dichiarata inefficace per difetto di legittimazione attiva.
Quanto alla richiesta di sospensione processuale, il TAR richiama l’art. 295 cod. proc. civ., applicabile tramite il rinvio dell’art. 79 cod. proc. amm., e la giurisprudenza sul rapporto di pregiudizialità necessaria. Nel caso concreto non ricorrono i presupposti: la situazione di fatto e di diritto emergente dai provvedimenti evidenzia la titolarità dei mappali in capo al Demanio e al Comune e l’abusività delle opere.
Sul merito, il Collegio ribadisce che la finalità dei provvedimenti è l’irrogazione di una sanzione edilizia ripristinatoria. La legittimità dell’azione amministrativa si parametra al corretto accertamento del carattere abusivo dei manufatti, che prescinde dall’assetto proprietario del suolo, soprattutto in un sito sottoposto a tutela paesaggistica. Un eventuale esito favorevole del giudizio civile non impedirebbe all’amministrazione di attivare analoga misura ai sensi dell’art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla qualificazione dell’abuso, la recinzione ricade in zona vincolata e su suolo pubblico: necessita di assenso preventivo e la sua attitudine ad alterare lo stato dei luoghi esclude la rilevanza dello jus excludendi alios. Sul punto il TAR richiama TAR Milano n. 1507/2022. Il verbale di sopralluogo e la diffida non costituiscono condizione di applicabilità dell’art. 35: la comunicazione di avvio ha garantito le esigenze partecipative, e l’assenza di autonoma diffida non inficia il provvedimento (richiamati Cons. Stato n. 9807/2022, Cons. Stato n. 5208/2019 e TAR L’Aquila n. 67/2020).
L’ordine di ripristino, in quanto atto dovuto, non richiede una valutazione dell’interesse pubblico concreto all’accesso per la polizia idraulica. Quanto agli oggetti metallici, essi costituiscono elementi ultronei rispetto alla recinzione e vanno qualificati come rifiuti ai sensi dell’art. 183 d.lgs. n. 152/2006 (richiamato TAR Milano n. 477/2023). Insussistente lo sviamento di potere: l’assenza di titolo legittimante esclude la possibilità di richiedere l’autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento può essere indirizzato a chi si dichiari nella disponibilità dei mappali in forza di acquisto a titolo originario. Infine, la natura vincolata esclude la necessità della comunicazione di avvio (richiamato TAR Napoli n. 5486/2023).
Nota della Redazione
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