Illecito professionale e obbligo motivazionale rafforzato in caso di ammissione alla gara (TAR Calabria n. 1394 del 13.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle gare pubbliche l’illecito professionale non determina esclusione automatica del concorrente, ma impone alla stazione appaltante l’esercizio di un autonomo e motivato giudizio di affidabilità. In presenza di pregresse vicende professionali di particolare pregnanza l’onere motivazionale in punto di ammissione non può dirsi attenuato: la stazione appaltante deve rendere esplicite le ragioni per le quali ha comunque apprezzato l’impresa come affidabile, anche in relazione alle misure di self-cleaning. Tale valutazione è espressione di discrezionalità tecnica e non può essere sostituita dal giudice amministrativo. Le positive valutazioni sull’affidabilità rese da altre stazioni appaltanti non costituiscono indice automatico di illegittimità della diversa valutazione operata dall’amministrazione procedente.

Il Fatto

Una società mandataria di un raggruppamento temporaneo impugna la deliberazione con cui il Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro ha disposto la propria esclusione dalla procedura per l’affidamento del servizio di vigilanza, unitamente alla richiesta di inefficacia del contratto e di subentro, e in via subordinata al risarcimento del danno.

Il provvedimento è adottato in esecuzione di una precedente sentenza del medesimo Tribunale, passata in cosa giudicata, che aveva annullato l’aggiudicazione e imposto alla stazione appaltante di riesaminare la posizione del raggruppamento controinteressato, valutando le informazioni omesse e le vicende segnalate. L’amministrazione ha quindi riesercitato il potere, valorizzando una serie di gravi violazioni nei confronti dei lavoratori e un quadro indiziario penalmente rilevante, e ha concluso per l’inaffidabilità del concorrente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto la censura di violazione del contraddittorio procedimentale. L’esclusione per illecito professionale non è automatica, ma è maturata a valle di un articolato contraddittorio svoltosi in sede giurisdizionale: la stazione appaltante era pienamente edotta delle ragioni della ricorrente, sicché risulta soddisfatto l’interesse procedimentale che la partecipazione al procedimento intende tutelare. Il contraddittorio, si precisa, non è fine a sé stesso, ma serve a consentire all’impresa di illustrare le proprie ragioni perché siano considerate nella decisione.

Quanto alla valutazione di inaffidabilità, il Tribunale ne circoscrive il sindacato ai profili di illogicità o irragionevolezza, richiamando l’orientamento di TAR Campania-Salerno n. 1641 del 2024 e di TAR Lazio-Roma n. 11638 del 2023. La discrezionalità rende fisiologicamente possibili valutazioni differenziate tra amministrazioni diverse: per questo le positive valutazioni rese dalla Regione Calabria e dalla Regione Marche non valgono come indicatore automatico dell’illegittimità del giudizio dell’ASP di Catanzaro.

Il Collegio sottolinea l’effetto conformativo della sentenza passata in giudicato, che imponeva di tener conto delle violazioni commesse dalla cedente e dall’incorporata, delle quali la ricorrente si è assunta la responsabilità per effetto dell’acquisto del ramo d’azienda e dell’incorporazione. Ne deriva il superamento di gran parte degli argomenti difensivi fondati sull’autonomia soggettiva e sul carattere circoscritto del ramo trasferito.

Nel merito, le molteplici violazioni riscontrate e i provvedimenti interdittivi adottati nei confronti di tre rappresentanti costituiscono un sostrato fattuale che sostiene una valutazione di inaffidabilità priva di elementi di irragionevolezza. Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione e della controinteressata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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