Bilanciamento obbligatorio aggravanti speciali nel giudizio di rinvio (Cass. pen. Sez. 4 n. 14393 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio conseguente ad annullamento in sede di legittimità, la cognizione del giudice è rigidamente delimitata dal decisum della sentenza rescindente, ex artt. 624, comma 1, e 627 cod. proc. pen., con preclusione di ogni questione nuova non devoluta. Sulle statuizioni non annullate si forma il c.d. giudicato progressivo, che preclude ogni ulteriore riesame. In tema di concorso di circostanze aggravanti ad effetto speciale, il criterio moderatore di cui all’art. 63, comma 4, cod. pen. impone di non procedere al cumulo materiale degli aumenti, dovendosi applicare la pena prevista per la circostanza più grave, aumentata fino a un terzo, salvo che si tratti di aggravanti c.d. indipendenti, caratterizzate da un aumento non superiore a un terzo, con rispetto dei limiti di cui all’art. 66 cod. pen. La determinazione della pena e la misura degli aumenti per la continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, censurabili in sede di legittimità solo per violazione di legge o per motivazione mancante, apparente o manifestamente illogica.
Il Fatto
Con sentenza del 10.09.2025, la Corte d’appello di Reggio Calabria, in sede di rinvio, rideterminava la pena nei confronti di più imputati, in relazione a reati in materia di stupefacenti. La sentenza di primo grado, emessa con rito abbreviato, era stata parzialmente annullata dalla Corte di cassazione: per alcuni imputati l’annullamento era limitato alla qualificazione della tipologia di sostanza stupefacente, con conseguente riqualificazione delle condotte ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 e declaratoria di estinzione per prescrizione; per altri, era stata confermata la responsabilità per il delitto associativo.
Avverso la sentenza di rinvio proponevano distinti ricorsi per cassazione gli imputati, deducendo, per quanto qui rileva, vizi di motivazione in ordine alla mancata rivalutazione della responsabilità per il reato associativo, alla ritenuta natura “pesante” della sostanza stupefacente, al diniego delle attenuanti generiche, alla commisurazione della pena e alla declaratoria di inammissibilità della richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata per la prima volta nel giudizio di rinvio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi proposti nell’interesse di Prifti Rezart, Damiano Calabria, Giuseppe Bellocco e Alessandro Manno, ritenendoli infondati. Con riferimento al primo, ha evidenziato che la censura non teneva conto dei limiti oggettivi del giudizio di rinvio: i motivi concernenti la responsabilità per il delitto associativo erano stati espressamente rigettati dalla sentenza rescindente, con conseguente formazione del giudicato progressivo e preclusione di ogni ulteriore riesame di tali profili, compresa la rimodulazione della pena base.
Quanto ai ricorsi di Calabria, la Corte ha ritenuto non fondate le doglianze relative alla natura della sostanza stupefacente, osservando che la sentenza rescindente non aveva “cristallizzato” l’insufficienza dell’indicazione numerica, ma aveva rimesso al giudice del rinvio il compito di colmare il deficit motivazionale. La motivazione della Corte territoriale, fondata sul valore del riferimento numerico “42” e sul collegamento con altri passaggi dialogici, è stata giudicata immune da vizi logici, non essendo censurabile in sede di legittimità la diversa lettura del compendio probatorio prospettata dalla difesa. Parimenti infondato è stato ritenuto il motivo sul diniego delle attenuanti generiche, non conseguendo il loro riconoscimento automaticamente all’incensuratezza dell’imputato.
In relazione al ricorso di Bellocco, la Suprema Corte ha confermato la correttezza della declaratoria di inammissibilità della richiesta di continuazione avanzata per la prima volta nel giudizio di rinvio. Tale richiesta, riferita anche a reati estranei all’originario giudizio di appello, è stata qualificata come questione nuova, non consentita in quella sede, essendo il giudice del rinvio vincolato alla trattazione delle sole censure già devolute e correlate alla parte di decisione caducata dall’annullamento. L’eventuale riconoscimento del vincolo di continuazione tra reati giudicati con sentenze irrevocabili può essere fatto valere esclusivamente davanti al giudice dell’esecuzione.
Il ricorso di Arcuri è stato, invece, accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto fondata la censura relativa all’erronea applicazione delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, in violazione dell’art. 63, comma 4, cod. pen. La Corte territoriale aveva applicato distinti aumenti di pena in ragione della ricorrenza di più aggravanti ad effetto speciale, tra cui l’aggravante di cui all’art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, l’aggravante della transnazionalità e la recidiva reiterata e specifica, procedendo a un cumulo materiale di aumenti non conforme al criterio legale. La disciplina del concorso di circostanze impone, invece, di applicare la pena prevista per la circostanza più grave, aumentata fino a un terzo, salvo il diverso regime delle aggravanti c.d. indipendenti, la cui assimilazione alle aggravanti ad effetto speciale è consentita solo quando comportino aumenti superiori a un terzo, fermo il rispetto dei limiti di cui all’art. 66 cod. pen.
L’errore è stato ritenuto decisivo, avendo inciso direttamente sulla quantificazione della pena complessiva: la sentenza impugnata è stata pertanto annullata nei confronti di Arcuri, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello competente per una nuova determinazione della pena, nel rispetto dei criteri stabiliti dagli artt. 63 e 66 cod. pen., fermo restando quanto definitivamente accertato in ordine alla responsabilità e alla pena base.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 63 c.p. – Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena
- Art. 66 c.p. – Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravanti
- Art. 624 c.p.p. – Annullamento parziale