Concorso pubblico: criteri di valutazione e onere di verbalizzazione in prima riunione (TAR Lazio n. 618 del 04.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di concorsi pubblici, il principio della preventiva fissazione dei criteri di valutazione delle prove, di cui all’art. 12 d.P.R. n. 487/1994, risponde a esigenze di trasparenza e non impone alla Commissione la determinazione dei criteri nella prima riunione: è legittima la loro adozione anche dopo l’espletamento delle prove, purché avvenga prima della loro concreta valutazione. La violazione del principio di anonimato, con lesione della par condicio tra candidati, sussiste solo quando il segno apposto sull’elaborato sia oggettivamente idoneo a identificare il candidato e sia stato utilizzato in modo intenzionale a tale scopo. La clausola del bando che riconosce una preferenza a chi abbia già svolto il medesimo profilo per lo stesso ente non è illegittima, trovando corrispondenza nell’art. 4 d.lgs. n. 81/2015. Il ricorso incidentale del controinteressato che assuma l’inammissibilità del ricorso principale e ne resti superato dal rigetto nel merito è inammissibile per difetto di interesse.

Il Fatto

Un Comune bandisce un concorso, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato; alla prova pratico-attitudinale la ricorrente supera la soglia e accede all’orale, dove viene giudicata non idonea per non aver raggiunto il punteggio minimo previsto dal bando. La candidata impugna gli atti della procedura, dalla nomina della Commissione alla graduatoria e al contratto del vincitore, lamentando che i quesiti orali fossero estranei al programma, che gli elaborati altrui contenessero segni di riconoscimento, che la Commissione fosse composta da membri interni e che i criteri di valutazione fossero stati fissati tardivamente.

Il controinteressato vincitore resiste e propone ricorso incidentale, deducendo che la ricorrente avrebbe dovuto essere esclusa già all’esito della prova scritta e che il ricorso principale, per tale via, sarebbe improcedibile. Il Comune chiede il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio definisce in via preliminare l’inammissibilità della memoria depositata dalla ricorrente, qualificata come conclusionale e quindi tardiva rispetto al termine dell’art. 73 c.p.a. Passa poi all’ordine logico delle censure: esamina anzitutto le doglianze sulla prova sostenuta dalla ricorrente e su quella degli altri candidati, poiché il loro rigetto rende improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.

Sul primo motivo, i quesiti orali rientrano nel perimetro dell’art. 11 del bando: la notificazione dell’ordinanza dirigenziale attiene alle nozioni della legge n. 241/1990, mentre la distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio è essenziale per chi esegue notifiche e forma atti con fede privilegiata. La prova è dunque legittima, in coerenza con l’art. 11 del bando e con i compiti della figura da conferire (Cons. Stato n. 4864/2016).

Quanto all’anonimato, il Collegio richiama Cons. Stato n. 202/2014, che individua nell’idoneità del segno e nell’uso intenzionale i due elementi costitutivi della violazione. Nella specie, nomi di fantasia, lettere dell’alfabeto, nomi latini, spazi lasciati vuoti o coperti da puntini sono modalità comunemente ammesse in sede concorsuale, in assenza di specifica prescrizione, e non sono oggettivamente idonei a identificare l’autore; difetta altresì la prova della volontarietà.

Respinti i motivi principali, la Corte esamina le censure in via subordinata. La composizione della Commissione è contestabile solo dopo l’esito negativo della prova (TAR Lazio Roma n. 16903/2024); l’art. 21 del regolamento comunale, nella parte in cui prevede un membro esterno, usa la clausola “di regola” e pone una facoltà, non un obbligo inderogabile. La clausola di preferenza del bando trova copertura nell’art. 4 d.lgs. n. 81/2015. Infine, la fissazione dei criteri dopo le prove è legittima se anteriore alla valutazione (Cons. Stato n. 1411/2015, n. 325/2015, n. 990/2014): le griglie risultano adeguate e si saldano al voto numerico con giudizio sintetico-qualitativo.

Il ricorso principale è rigettato, quello incidentale inammissibile per carenza di interesse; le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *