Silenzio-inadempimento e difetto di legittimazione passiva: la Provincia non può modificare la verifica 0 del Protocollo ministeriale (TAR Sardegna n. 731 del 30.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ente competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale che abbia meramente recepito, senza autonome valutazioni, le prescrizioni di un Protocollo operativo adottato con decreto ministeriale non è legitimato passivo nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento sull’istanza di modifica di una verifica tecnica disciplinata da detto Protocollo. La modifica di tale verifica, non essendo stata autonomamente disposta dall’ente autorizzatorio, non può essere da questi disposta, dovendo essere richiesta al Ministero che ha adottato l’atto, con successivo recepimento da parte dell’ente. Ne consegue che il ricorso avverso il silenzio è inammissibile per difetto di legittimazione passiva della pubblica amministrazione, laddove non sussista in capo alla stessa il potere di provvedere sulla domanda.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti e terreni provenienti da aree in bonifica, nell’ambito del “Progetto Nuraghe”, aveva proposto istanza di riesame delle prescrizioni dell’autorizzazione integrata ambientale, al fine di modificare le c.d. “verifiche 0 e 4” del Protocollo operativo di gestione materiali. L’istanza, finalizzata a consentire il riutilizzo in sito dei materiali trattati, era rimasta senza riscontro da parte dell’amministrazione provinciale, nonostante la diffida.
La società aveva quindi adito il TAR per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per la declaratoria dell’obbligo di provvedere, chiedendo la condanna dell’amministrazione al rilascio del provvedimento di riesame. Nelle more del giudizio, l’amministrazione (Città Metropolitana di Sassari, subentrata alla Provincia) aveva disposto l’avvio del procedimento di riesame limitatamente alla verifica n. 4.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della dichiarazione di parziale cessazione della materia del contendere, formulata dalla ricorrente in relazione all’avvenuta modifica della verifica n. 4 disposta dalla Città Metropolitana di Sassari nelle more del giudizio.
Quanto alla richiesta di modifica della verifica 0, il TAR ha ritenuto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall’amministrazione. Il ragionamento muove dalla constatazione che, sebbene l’AIA abbia recepito il “Protocollo operativo gestione materiali”, essa non ha autonomamente disposto la verifica 0, ma si è limitata a richiamare quanto stabilito dal decreto ministeriale che ha autorizzato il progetto di bonifica, come emerge dal rinvio testuale contenuto nell’art. 5, comma 1, dell’autorizzazione.
Proprio il richiamo a una fonte diversa e sovraordinata — il decreto ministeriale e il relativo Protocollo — dimostra che la Città Metropolitana non ha compiuto alcuna autonoma valutazione in sede di rilascio dell’AIA sulla verifica 0. Ne consegue che l’ente, pur potendo modificare l’autorizzazione, non può apportare alcun cambiamento al Protocollo operativo adottato dal Ministero, essendosi limitato a recepirne i contenuti.
Il Collegio ha inoltre precisato che gli esiti di un tavolo tecnico non possono consentire alle amministrazioni di modificare la competenza normativamente stabilita e che, nel caso di specie, l’amministrazione aveva rappresentato anche in quella sede l’impossibilità di disporre la modifica richiesta. Non sussistendo in capo all’amministrazione convenuta il potere di provvedere sulla domanda, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e, per la restante parte, cessata la materia del contendere.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.