Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse su istanza della ricorrente (TAR Lombardia n. 1821 del 14.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, fatta valere dalla stessa parte ricorrente, integra il presupposto per la declaratoria di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La cessazione della materia del contendere richiede invece che la parte alleghi e dimostri di aver conseguito, anche in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire la ricostruzione ipotetica della fondatezza delle prospettazioni iniziali. In difetto di tale prova, la domanda non può essere accolta sotto questo profilo. Il giudice amministrativo dichiara pertanto l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, senza esame del merito.
Il Fatto
La ricorrente, una casa di cura privata, ha impugnato la deliberazione della Giunta regionale lombarda recante le determinazioni per la gestione del servizio sanitario e sociosanitario per l’esercizio 2020, unitamente al contratto provvisorio stipulato sulla base della stessa e al relativo atto di approvazione. Il ricorso investiva plurimi profili: il limite massimo regionale per la remunerazione delle prestazioni rese ai residenti in Lombardia, il rinvio alla contrattazione definitiva per la stipula del contratto unico per erogatore, l’obbligo di rispettare i tempi di attesa con erogazione gratuita in caso di indisponibilità e l’idoneità delle tariffe a coprire gli oneri dei rinnovi contrattuali.
In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato istanza di declaratoria di improcedibilità, sostenendo il venir meno dell’interesse per non avere le disposizioni impugnate trovato applicazione concreta e, quanto alla questione tariffaria, per essere cessata la materia del contendere a seguito di una precedente pronuncia del medesimo Tribunale e del sopravvenuto adeguamento delle tariffe regionali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto dell’istanza depositata dalla ricorrente e ritiene di poter dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. La decisione muove dalla rappresentazione fornita dalla stessa parte, che ha prospettato il venir meno dell’interesse alla pronuncia di merito.
Il giudice qualifica la fattispecie alla stregua dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., che contempla la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il percorso argomentativo non si spinge all’esame dei singoli motivi, ma si arresta sulla soglia processuale della persistenza dell’interesse.
Il Tribunale esclude invece che ricorrano i presupposti della cessazione della materia del contendere. La ricorrente, osserva il Collegio, non ha allegato e dimostrato in che modo avrebbe ottenuto, sia pure in parte, il bene della vita richiesto, così da consentire di ricostruire in via ipotetica la fondatezza delle sue prospettazioni iniziali. Manca quindi quel minimum probatorio che solo consentirebbe di accedere alla diversa qualificazione dell’esito processuale.
La conseguenza è la declaratoria di improcedibilità del ricorso, senza pronuncia sul merito delle censure. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti, in ragione dell’evoluzione e della peculiarità stessa della vicenda.
Nota della Redazione
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