La gratuità delle cariche sociali ex art. 6 d.l. n. 78/2010 non tollera interpretazioni estensive (Cass. civ. Sez. 1 n. 8370 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di enti che ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, l’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010 pone come regola generale la gratuità delle cariche elettive e degli incarichi, configurando le ipotesi di esenzione come eccettuative e di stretta interpretazione, con conseguente non estensibilità analogica. La nullità del titolo che attribuisce l’emolumento, deliberato in violazione del divieto di remunerazione, incide direttamente sul rapporto tra l’ente e la persona fisica che ricopre la carica. Sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni ad abundantiam della sentenza impugnata, e le questioni nuove che implicano accertamenti di fatto mai dedotti nei gradi di merito.
Il Fatto
Una fondazione ha convenuto in giudizio il proprio ex presidente, chiedendone la condanna alla restituzione delle somme percepite a titolo di indennità per la carica ricoperta, in forza dell’art. 6, comma 2, d.l. n. 78/2010, che ha previsto la gratuità delle cariche in organi di enti che ricevono contributi pubblici. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d’Appello ha confermato la decisione, ritenendo la regola della gratuità applicabile anche al rapporto tra l’ente e la persona fisica che ricopre la carica.
Avverso la sentenza d’appello, il socio ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, tra l’altro, la natura di lavoro subordinato del rapporto, l’errata quantificazione della somma da restituire in ragione delle ritenute fiscali subite, la ultrapetizione del giudice di merito per la dichiarata nullità del titolo e l’esenzione della fondazione dall’applicazione della norma.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarando inammissibili i primi tre e infondato il quarto. Quanto ai primi due motivi, la Cassazione ha evidenziato che la questione della natura subordinata del rapporto non era mai stata dedotta nei gradi di merito, configurandosi come questione nuova. Il ricorrente, inoltre, non si era confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che aveva già ritenuto inammissibile la questione ai sensi dell’art. 345 c.p.c.
La Corte ha altresì ribadito il principio per cui sono inammissibili, per difetto di interesse, le censure rivolte avverso argomentazioni ad abundantiam o costituenti obiter dicta, non spiegando esse alcuna influenza sul dispositivo. Ha precisato che, quando una questione giuridica implica un accertamento di fatto non trattato nei gradi di merito, il ricorrente ha l’onere di allegare l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, indicando l’atto del giudizio in cui vi ha provveduto.
In relazione al terzo motivo, la Corte ha rilevato che la censura di ultrapetizione della sentenza di primo grado, per la dichiarata nullità delle delibere, non era stata dedotta in appello, con conseguente formazione del giudicato sulla relativa declaratoria. Il motivo è stato altresì ritenuto aspecifico, non comprendendosi se il ricorrente censurasse la sentenza per ultrapetizione o per assenza di motivazione.
Quanto al quarto motivo, la Corte ha ritenuto corretta l’interpretazione della Corte d’Appello secondo cui la struttura della norma è chiara nel porre la gratuità come regola generale, configurando le esenzioni come ipotesi eccettuative, non suscettibili di interpretazione analogica. La prospettata riconducibilità della fondazione agli enti di cui alla Tabella C della legge finanziaria non è stata ritenuta fondata, essendo la stessa estranea alla tassativa previsione normativa.
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Nota della Redazione
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