Esecuzione del giudicato sul bonus docenti, obbligo e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3746 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando la pretesa azionata risulti adeguatamente documentata e l’Amministrazione non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge, l’Amministrazione deve essere condannata a dare completa esecuzione al giudicato, per la sorte capitale, entro il termine fissato dal giudice. Per il caso di perdurante inerzia va nominato un commissario ad acta, anche senza liquidazione di compenso quando si tratti di dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata il 15 gennaio 2025, con cui è stato accertato il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per l’anno scolastico 24/25, per l’importo di 500,00 euro, oltre accessori, con condanna dell’Amministrazione a mettere a disposizione le somme tramite il sistema della carta elettronica.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata il 16.01.2025, e il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 09.05.2025, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’integrale esecuzione per la sorte capitale e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. e affronta la questione dell’esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario, Sezione Lavoro. Il percorso argomentativo muove dalla verifica dei presupposti dell’ottemperanza: l’esistenza di un titolo esecutivo, il suo passaggio in giudicato e la scadenza del termine dilatorio imposto alle amministrazioni statali.
La pretesa fatta valere dalla ricorrente risulta adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’Amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento all’obbligo portato dal titolo azionato: tale condotta processuale consolida la fondatezza del ricorso.
Il Collegio accerta dunque l’inottemperanza e ordina all’ente resistente di dare completa esecuzione al giudicato, solo per la sorte capitale, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. La scansione dei termini è rigorosa: una volta decorso inutilmente tale termine, provvederà un commissario ad acta entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione a lui pervenuta a cura del ricorrente.
Il commissario è nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato, il quale adotterà gli atti necessari all’assolvimento del mandato. Il Tribunale precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica per l’istruzione, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono distratte a favore dei difensori dichiaratisi antistatari, ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di 1.000,00 euro per compensi, oltre accessori di legge.
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Nota della Redazione
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