Concorsi e mancanza di interesse ad agire in caso di scorrimento eventuale (TAR Puglia n. 350 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a un concorso pubblico con collocazione in graduatoria in posizione non utile non conferisce al candidato idoneo non vincitore un interesse concreto e attuale a impugnare la graduatoria, qualora l’eventuale accoglimento del ricorso non possa incidere sulla copertura dei posti già banditi e la possibilità di futuri scorrimenti dipenda da scelte discrezionali dell’Amministrazione. L’ultrattività della graduatoria non genera alcun obbligo di scorrimento in capo all’Amministrazione, trattandosi di mera facoltà e non di diritto azionabile dai candidati idonei non vincitori. In presenza di quesiti ambigui, la Commissione esaminatrice può legittimamente attribuire il punteggio a tutte le risposte, anche errate o omesse, neutralizzando l’incidenza negativa del quesito viziato senza invalidare la prova, in applicazione del principio di conservazione degli atti e della prevalenza dell’interesse pubblico alla definizione delle procedure selettive.
Il Fatto
Una candidata, architetto e istruttrice tecnica presso il Comune, partecipava a un concorso pubblico per esami per la copertura di tre posti di specialista tecnico, superando la prova scritta con un punteggio di 25,5 punti. A seguito della pubblicazione dei risultati, la candidata segnalava alla Commissione che due quesiti da lei svolti correttamente erano stati valutati come errati. La Commissione, riconosciuta la fondatezza delle osservazioni, non si limitava a rettificare il punteggio, ma attribuiva il punto anche alle risposte diverse da quella fornita dalla ricorrente, ritenendo i quesiti ambigui. La candidata, collocatasi in graduatoria in una posizione non utile per l’assunzione, impugnava gli atti del concorso, chiedendo la correzione della graduatoria o, in subordine, l’annullamento della procedura.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rilevato il difetto di interesse ad agire della ricorrente. L’eventuale accoglimento delle censure avrebbe consentito alla candidata di scalare al massimo due posizioni, collocandosi in una posizione comunque non utile, atteso che i tre posti messi a concorso risultavano già coperti. La mera ipotetica possibilità di futuri scorrimenti, pur previsti dal bando per un triennio, non integra un interesse attuale e concreto, poiché l’Amministrazione, secondo la giurisprudenza richiamata (Cons. Stato, sez. VII, 29 aprile 2024, n. 3855 e Cass. civ., ord. 417/2026), conserva un’ampia discrezionalità nella copertura di posti ulteriori, non configurandosi alcun diritto allo scorrimento in capo ai candidati idonei non vincitori.
Con riferimento alla programmazione del fabbisogno del personale, richiamata dalla ricorrente per sostenere la concreta possibilità di assunzione, il Collegio ha rilevato che la successiva delibera di Giunta aveva confermato la copertura di soli tre posti mediante concorso pubblico, essendo i posti aggiuntivi destinati a progressioni di carriera riservate al personale interno, per le quali la ricorrente avrebbe potuto eventualmente concorrere senza trarre alcun vantaggio dalla graduatoria impugnata.
Quanto al merito delle censure, il TAR ha ritenuto legittima la condotta della Commissione che, in presenza di quesiti con obiettive difficoltà interpretative, aveva attribuito il punteggio anche a risposte diverse da quella indicata come corretta, in applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici e della prevalenza dell’interesse pubblico alla rapida definizione delle procedure selettive. Il Collegio ha precisato che la valorizzazione delle risposte alternative, in una fase di autotutela successiva alla correzione automatica delle prove, non integra una violazione della par condicio o del principio di anonimato, non emergendo alcun elemento da cui desumere un trattamento discriminatorio in ragione dell’identità dei candidati.
La decisione della Commissione si colloca, pertanto, nell’ambito della discrezionalità tecnica di gestione della prova, insindacabile in assenza di profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.
Nota della Redazione
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