Presunzione cautelare superflua se l’attualità del pericolo è accertata (Cass. pen. Sez. VI n. 34311 del 21.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice della cautela ha accertato in concreto l’attualità delle esigenze cautelari e l’esclusiva idoneità della misura detentiva, il richiamo alla doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. diviene sostanzialmente superfluo, poiché la valutazione non si fonda sulla presunzione ma su autonomi e specifici elementi. L’accertata sopravvenuta inoperatività del sodalizio non impone di escludere la misura: le esigenze cautelari possono desumersi dai precedenti dell’indagato, dalle modalità del fatto e dalla perdurante attività di spaccio durante la sottoposizione ad altra misura. In tema di sostanze stupefacenti, la ipotesi lieve del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non si valuta sulle singole condotte, ma sul contesto complessivo, per stabilità dell’attività, organizzazione e pluralità dei soggetti coinvolti.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Roma, con ordinanza del 30 aprile 2025, confermava il provvedimento con cui il ricorrente era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere in relazione ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990.
Nell’interesse dell’indagato venivano formulati due motivi. Con il primo si censurava l’erronea applicazione della doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., sul presupposto che il Tribunale avesse omesso di considerare la sostanziale cessazione dell’associazione, stante l’arresto del presunto capo e la mancanza di elementi sulla persistente attività del sodalizio. Con il secondo si deduceva la violazione dell’art. 73 d.P.R. n. 309/1990, per non avere ricondotto le singole cessioni all’ipotesi lieve di cui al comma 5.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente il secondo motivo, relativo alla qualificazione giuridica delle condotte di spaccio. Il motivo è generico, perché non si confronta con le puntuali argomentazioni del Tribunale del riesame, che avevano evidenziato il ruolo centrale dell’indagato, al quale era affidata la gestione di una piazza di spaccio in diretta collaborazione con i vertici associativi.
L’attività di cessione viene descritta come particolarmente intensa: l’indagato svolgeva una funzione di controllo sui pusher, verificando il corrispettivo delle cessioni, e provvedeva in prima persona a cedere stupefacente. Il quadro ricostruito, per stabilità dell’attività illecita, svolgimento organizzato e contributo di una pluralità di soggetti, con smercio di quantitativi apprezzabili e disponibilità di un’arma, è stato ritenuto incompatibile con l’ipotesi lieve, non potendosi dare rilievo alle singole condotte enucleandole dal contesto.
Quanto al primo motivo, il Tribunale, pur richiamando la doppia presunzione dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. applicabile al reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, ha motivato puntualmente sulla sussistenza delle esigenze cautelari, ritenendole sussistenti a prescindere dalla presunzione stessa.
Non è condivisibile la tesi difensiva secondo cui, a fronte del contesto associativo, le esigenze cautelari dovrebbero essere escluse in caso di accertata sopravvenuta inoperatività del sodalizio. La Corte afferma che, quando le esigenze cautelari sono accertate in virtù dei precedenti dell’indagato, delle modalità di commissione del fatto e della perdurante attività di spaccio anche nel periodo di sottoposizione ad altra misura, il riferimento alla presunzione diviene sostanzialmente superfluo, risultando in concreto accertate l’attualità delle esigenze cautelari e l’esclusiva idoneità della custodia in carcere.
Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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