Il diniego motivato chiude il procedimento senza eludere il giudicato sul silenzio (Cons. Stato n. 2814 del 08.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sull’azione avverso il silenzio-inadempimento impone all’amministrazione l’adozione di un provvedimento espresso idoneo a concludere il procedimento, con valenza dispositiva sulla pretesa del privato. Integra tale obbligo anche il diniego motivato, che definisce in termini negativi l’istanza e interrompe l’inerzia. Non elude il giudicato il provvedimento che determina una decisione espressa, ancorché negativa, poiché la funzione dell’azione è ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, non il suo accoglimento nel merito. Resta invece soprassessorio, e quindi lesivo, l’atto che rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un accadimento futuro e condizionante, determinando un arresto a tempo indeterminato del procedimento.
Il Fatto
La società appellante aveva svolto il servizio di trasporto pubblico locale in concessione regionale nel periodo 1987-2007. Con l’art. 25, comma 11 quinquies, del d.l. n. 69/2013, convertito nella legge n. 98/2013, il legislatore aveva previsto un piano di ristrutturazione del debito concernente il servizio fino al 31.12.2012, da sottoporre all’approvazione ministeriale.
La Regione aveva quantificato il debito e recepito l’istruttoria con proprie deliberazioni, approvate dal Ministero con decreto interministeriale n. 197/2015; nessun accordo transattivo era però stato formalizzato. Diffidata l’amministrazione, e formatosi il silenzio, il TAR Calabria aveva accolto il ricorso con sentenza n. 448/2023, ordinando di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Sopravvenuto il decreto regionale n. 3625/2024, recante diniego per asserita “inconciliabilità delle posizioni”, la società ne aveva chiesto la nullità per violazione del giudicato. Il TAR ha respinto la domanda con sentenza parziale n. 1557/2025, ritenendo il decreto provvedimento espresso conclusivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione se il decreto regionale integri un provvedimento idoneo a concludere il procedimento e, dunque, se la sentenza n. 448/2023 sia stata o meno elusa. L’appellante sosteneva che l’atto, per il suo carattere interlocutorio e per la formula di chiusura che prospettava un possibile riavvio del procedimento, non potesse atteggiarsi ad atto definitivo.
Il Consiglio di Stato richiama la propria giurisprudenza: il provvedimento che rinvia il soddisfacimento dell’interesse pretensivo a un accadimento futuro e condizionante determina un arresto a tempo indeterminato e ha immediata capacità lesiva (Cons. Stato sez. III n. 4610/2023). Parimenti, permane l’inerzia colpevole se l’amministrazione adotta un atto infraprocedimentale o soprassessorio, che non dà vita a un provvedimento ultimativo ma a un rinvio sine die (Cons. Stato sez. III n. 4987/2022).
Su questa base la Corte qualifica il decreto n. 3625/2024 come diniego motivato che oppone una decisione espressa all’istanza della società. La funzione dell’azione avverso il silenzio è ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere, non l’accoglimento della pretesa: la determinazione che vale a interrompere l’inerzia è quella idonea a concludere con valenza dispositiva il procedimento. Esattamente ciò che è avvenuto, poiché il provvedimento definisce in termini negativi la procedura transattiva.
La sentenza di primo grado non ha quindi errato nell’escludere l’elusione del giudicato e la conseguente nullità ex art. 21 septies della legge n. 241/1990. L’appello è respinto e la sentenza confermata, con compensazione delle spese in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale, idonee a incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni (Cons. Stato sez. VI n. 780/2020; Cass. Sez. Un. n. 20598/2008).
Nota della Redazione
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