Divieto di artato frazionamento degli impianti come declinazione dell’abuso del diritto (Cons. Stato n. 10175 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il divieto di artato frazionamento degli impianti fotovoltaici costituisce una specifica declinazione del generale divieto di abuso del diritto, immanente nell’ordinamento giuridico e operante anche nel settore degli incentivi energetici. Non è ravvisabile alcuna applicazione retroattiva della regola introdotta dal d.m. 5 maggio 2011, che si è limitato a cristallizzare in chiave ricognitiva elementi costitutivi della fattispecie elusiva già presenti nell’ordinamento. Il provvedimento con cui il GSE dispone la decadenza dagli incentivi esprime il potere di decadenza e non il potere di autotutela, con la conseguenza che non operano i limiti propri di quest’ultima e non è configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di un vantaggio conseguito mediante abuso del diritto.

Il Fatto

La società appellante è titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 49,98 kW, ammesso alle tariffe incentivanti del c.d. primo conto energia con tariffa riconosciuta pari a 0,46 euro/kWh e relativa convenzione sottoscritta.

All’esito di controlli il GSE ha avviato e poi concluso il procedimento di decadenza, ravvisando un artato frazionamento di più impianti contigui e riconducibili a un’unica iniziativa imprenditoriale, con conseguente mancata prestazione della cauzione prevista a pena di inammissibilità della domanda. Il TAR Lazio ha respinto il ricorso e la società ha proposto appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai propri precedenti del 2025, resi su censure di identico tenore proposte dalla società collegata all’appellante, e richiama la costante giurisprudenza amministrativa, a partire dall’Adunanza Plenaria n. 18/2020. Su tale base respinge il primo motivo, relativo alla qualificazione del provvedimento.

Il GSE non ha proceduto a un mero riesame degli atti e delle dichiarazioni rese in sede di ammissione all’incentivo. Ha svolto un’indagine ampia su tutti i quarantuno impianti dei due soggetti responsabili, verificando la sostanziale contestualità di richieste, adempimenti, trasferimenti e frazionamenti, la contiguità degli impianti, tutti di potenza poco inferiore alla soglia dei 50 kW, e il collegamento societario tra i medesimi soggetti. Elementi singolarmente privi di rilievo fanno emergere, nel loro insieme, l’artato frazionamento di un unico impianto di potenza maggiore.

Esclusa la riconducibilità della decadenza all’autotutela, anche dopo la modifica dell’art. 42, comma 3, d.lgs. 28/2011 introdotta dall’art. 56, comma 7, d.l. 76/2020 e inapplicabile ratione temporis, cadono le doglianze sul termine ragionevole e sull’affidamento. Quanto al termine di 180 giorni, il Collegio ne rileva l’inconferenza, attenendo ai procedimenti di verifica in loco, e osserva che la perentorietà non è sancita né dall’art. 10 d.m. 31 gennaio 2014 né da altra disposizione.

Nel merito, il divieto di frazionamento impedisce che il rispetto formale della legge si traduca in violazione sostanziale, ammettendo a beneficio impianti formalmente distinti ma sostanzialmente unici. La sua ratio tutela la proporzionalità inversa tra potenza e incentivazione e i principi del risultato e della fiducia che conformano ogni rapporto tra operatore economico e amministrazione avente ad oggetto risorse pubbliche. Irrilevante è l’autonomia dei punti di connessione a fronte di plurimi indici di unicità sostanziale, confermati dalle mappe catastali e dall’ortofoto. La Cassazione penale n. 34511 del 2021, richiamata dall’appellante, è ritenuta non applicabile per diversità di oggetto e di vicenda concreta.

Ne deriva la non veridicità della dichiarazione resa in qualità di cessionaria e l’obbligo di prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 7, commi 9 e 10, d.m. 28 luglio 2005. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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