Verificazione CTU decisiva e appello temerario nella concessione demaniale (C.G.A.R.S. n. 186 del 08.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, depositate e non contestate dalla parte, acquistano valore probatorio pieno e sono idonee a fondare il convincimento del giudice amministrativo sul fatto controverso. Il giudice dispone dei tempi del processo e dei relativi rinvii secondo la propria discrezionalità, correlata ai poteri istruttori ufficiosi, senza che il rinvio integri violazione del giusto processo. Il mancato adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione demaniale — pagamento dei canoni e conguagli, aggiornamento della pratica, polizza fideiussoria — legittima il diniego di subingresso e proroga e l’ordine di sgombero. La mera riproposizione dei motivi di primo grado rende l’appello inammissibile per difetto di specifiche critiche alla sentenza. La condotta processuale sostenuta da documentazione smentita dalla verificazione integra gli estremi dell’appello temerario, con le conseguenze dell’art. 26 c.p.a.
Il Fatto
La società appellante chiedeva il subingresso e la proroga di una concessione demaniale marittima assentita alla propria dante causa, destinata ad alaggio e varo imbarcazioni. L’Amministrazione regionale non convalidava la richiesta, rilevando il mancato pagamento dei canoni per gli anni 2015, 2016 e 2017, l’omesso conguaglio per gli anni pregressi, la mancata produzione della documentazione di aggiornamento e l’assenza della polizza fideiussoria di copertura fino al 31 dicembre 2020.
La società impugnava la nota di diniego e, con motivi aggiunti, l’ordinanza di sgombero dell’area demaniale. Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, dopo integrazione probatoria, dichiarava inammissibile l’impugnazione dell’atto endoprocedimentale e respingeva nel resto il ricorso, trasmettendo atti alla Procura per ipotesi di falso. Proponeva appello la parte soccombente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il gravame incentrando la decisione sull’esito della verificazione disposta in secondo grado con ordinanza istruttoria n. 163/23. Il consulente, operando in contraddittorio e con l’ausilio dei funzionari bancari, ha accertato il mancato pagamento alla Regione dei canoni 2015 e 2016 e del conguaglio per gli anni pregressi. Ha inoltre riscontrato plurime incoerenze nella documentazione prodotta: una PEC non rinvenuta nel sistema informativo della banca e datata in giorno festivo, un codice CAB non coerente con lo sportello del modello F23, un codice ABI errato e un numero di filiale tratto da numerazione in disuso.
Poiché tali conclusioni non sono state contestate, esse acquistano valenza probatoria piena. Ne deriva la veridicità della contestazione sul mancato adempimento degli obblighi concessori e la legittimità, oltre che l’adeguatezza motivazionale, dei provvedimenti impugnati.
Il Collegio ha respinto il primo motivo, che invocava l’inversione dell’onere della prova e l’art. 2697 c.c.: la verificazione ha smentito le argomentazioni difensive. Ha escluso la configurabilità di una motivazione postuma, poiché il mancato pagamento dei canoni costituisce il motivo principale degli atti sfavorevoli. Il secondo motivo è infondato: il giudice gestisce i rinvii secondo discrezionalità connessa ai poteri istruttori ufficiosi, senza abuso. Il terzo motivo, sulla documentazione prodotta, è superato dalle risultanze peritali.
Nessuna sospensione è stata disposta in attesa del procedimento penale per falso, ormai irrilevante ai fini del decidere. In via di abundantiam, il Collegio ha ritenuto inammissibile la parte dell’appello che si limita a riproporre letteralmente i motivi di primo grado, richiamando la giurisprudenza amministrativa sulla necessità di specifiche critiche alla sentenza. Manifestamente infondata la richiesta risarcitoria.
Ravvisando estremi di reato ex art. 374 c.p., il Collegio ha ordinato la trasmissione degli atti alla Procura di Palermo. Ha posto a carico dell’appellante le spese di verificazione, le spese di lite e, d’ufficio, la somma ex art. 26, comma 1, c.p.a., oltre alla sanzione pecuniaria ex comma 2.
Nota della Redazione
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