Occupazione illegittima e restituzione del bene tra riduzione in pristino e acquisizione (TAR Sicilia n. 2896 del 21.08.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di occupazione sine titulo protratta oltre la scadenza del termine di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, senza che sia stato emanato il decreto di esproprio, l’Amministrazione ha l’obbligo giuridico di restituire l’immobile al legittimo titolare, previa eventuale riduzione in pristino stato, non essendo la realizzazione dell’opera pubblica idonea a trasferire la proprietà. Il giudice amministrativo, nell’esercizio del potere di condanna atipica di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), e comma 4, c.p.a., ordina la restituzione con risarcimento del danno da occupazione illegittima, ovvero, in alternativa, l’acquisizione del bene ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da occupazione illegittima è in re ipsa e si liquida negli interessi legali sul valore del bene all’epoca dell’occupazione, con rivalutazione e interessi. Le controversie sul quantum dell’indennizzo ex art. 42-bis spettano al giudice ordinario, configurandosi l’acquisizione sanante come procedimento espropriativo semplificato. Il nudo proprietario non subisce pregiudizio dall’occupazione, salvo prova contraria, che grava su di lui.
Il Fatto
La ricorrente ha chiesto la condanna del Comune alla restituzione di un’area occupata per la realizzazione di una strada, oltre al risarcimento del danno, o in alternativa la stipula di un accordo transattivo ovvero l’acquisizione ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. L’occupazione d’urgenza risale al 1980, dopo una dichiarazione di pubblica utilità e un decreto sindacale di occupazione temporanea; i lavori furono eseguiti, ma non intervenne mai il decreto di esproprio.
Il Comune ha eccepito l’usucapione ventennale, il preminente interesse pubblico alla conservazione dell’opera e, per l’eccedenza rispetto al piano particellare, il difetto di giurisdizione. La ricorrente ha replicato che un’istanza di accesso agli atti del 2013 avrebbe interrotto l’usucapione e fatto venir meno la buona fede dell’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto dichiarato tardiva la produzione documentale depositata dalla ricorrente il 28 maggio 2024, della quale non si è tenuto conto. Ha poi ritenuto superabile il rilievo sulla tardività dell’eccezione di usucapione, affrontandola nel merito.
Nel merito, il Tribunale ha affermato che l’opera pubblica realizzata sul fondo illegittimamente occupato costituisce un mero fatto, inidoneo a trasferire la proprietà. Il diritto alla restituzione non può essere limitato da atti abdicativi o da comportamenti dell’Amministrazione, richiamando C.G.A.R.S. n. 535/2022, Cons. Stato n. 4833/2009 e n. 676/2011, nonché pronunce conformi dello stesso TAR.
Ha quindi ordinato la restituzione previa riduzione in pristino, con risarcimento, ovvero l’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001. Il danno da occupazione è in re ipsa, quale presunzione juris tantum non superata nel caso concreto, e si liquida negli interessi legali sul valore del bene alla data dell’occupazione, con rivalutazione annuale e ulteriori interessi.
Sul quantum dell’indennizzo ex art. 42-bis il Collegio ha dichiarato il difetto di giurisdizione, devolvendo la materia al giudice ordinario in applicazione della giurisprudenza richiamata, tra cui Cass. SS. UU. n. 20691/2021 e n. 15912/2021. Ha respinto l’eccezione di usucapione, non conforme all’indirizzo del Consiglio di Stato.
Quanto alla titolarità, la ricorrente era nuda proprietaria all’epoca dell’occupazione e divenne piena proprietaria solo con la donazione del 2021, sicché il ristoro è riconosciuto solo da tale data, non avendo ella documentato la qualità di erede dell’usufruttuario. Per lo sconfinamento il Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario. Le spese sono state compensate per la reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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