Autonomia dei procedimenti sanzionatori e onere probatorio sulla destinazione turistica (TAR Toscana n. 1394 del 16.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sospensione disposta dal giudice ordinario sull’efficacia dei verbali di accertamento di una violazione amministrativa non determina l’illegittimità derivata del provvedimento comunale di chiusura dell’attività, adottato su autonoma norma attributiva del potere. I due procedimenti, sanzionatorio pecuniario e di cessazione dell’attività, restano distinti e soggetti alla giurisdizione di plessi diversi, così che la valutazione del giudice ordinario non esplica efficacia nel giudizio amministrativo. Spetta al ricorrente che contesti la qualificazione dell’attività come ricettiva extralberghiera assolvere all’onere probatorio sulla effettiva destinazione a locazione turistica, non essendo sufficiente il deposito di contratti privi di elementi di riscontro. I verbali redatti dagli agenti di polizia municipale, in qualità di pubblici ufficiali, sono assistiti da portata fidefaciente.

Il Fatto

All’esito di un sopralluogo, la polizia municipale accertava che i ricorrenti, comproprietari di un complesso immobiliare, esercitavano attività ricettiva extralberghiera in difetto della SCIA prescritta dalla normativa regionale. Il Comune adottava quindi l’ordinanza con cui disponeva la chiusura dell’attività, qualificata come esercitata in assenza di titolo abilitativo.

I ricorrenti impugnavano i verbali sanzionatori davanti al Giudice di Pace, che ne sospendeva l’efficacia, e proponevano ricorso al TAR avverso l’ordinanza di chiusura. Il Comune si costituiva, eccependo in via preliminare il difetto di interesse e chiedendo nel merito il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio prescinde dall’esame dell’eccezione preliminare, stante l’infondatezza nel merito del ricorso. Il primo motivo, con cui si deduce l’illegittimità derivata dall’intervenuta sospensione dei verbali, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità delle censure ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d) e comma 2 c.p.a., oltre che manifestamente infondato.

Sul punto il TAR osserva che la circostanza per cui i medesimi accertamenti costituiscano il fondamento fattuale sia del provvedimento sanzionatorio pecuniario sia di quello di cessazione dell’attività non pregiudica la piena autonomia dei procedimenti, fondati su autonome norme attributive del potere. Gli esiti dei due procedimenti sono inoltre soggetti alla giurisdizione di plessi diversi, cosicché la valutazione del giudice ordinario non può esplicare efficacia nel giudizio amministrativo, già in virtù delle regole di riparto della giurisdizione.

Quanto al secondo motivo, il TAR richiama la propria sentenza n. 1390 del 15 luglio 2025, con cui è stato respinto il ricorso dei medesimi soggetti avverso un’ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi, fondata sull’accertamento di una modifica di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante dei locali, adibiti all’esercizio dell’attività turistico-ricettiva.

I ricorrenti non hanno provato l’erroneità dell’accertamento comunale, limitandosi a depositare contratti di locazione turistica privi di elementi idonei ad apprezzarne l’autenticità. Essendo elementi nella loro disponibilità, non hanno assolto all’onere probatorio ex art. 64 c.p.a., volto a dimostrare l’effettiva destinazione delle unità immobiliari alla locazione turistica. Tale conclusione vale a maggior ragione considerata la portata fidefaciente dei verbali di accertamento dei pubblici ufficiali. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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