Acquisizione sanante e ottemperanza: indennità assorbe il danno da occupazione (TAR Puglia n. 169 del 06.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di acquisizione sanante adottato ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 assorbe, nella liquidazione complessiva dell’indennizzo, la quantificazione del danno da occupazione illegittima, cosicché l’ordine restitutivo contenuto nel giudicato deve intendersi ottemperato nell’an. Ne deriva l’improcedibilità del ricorso per ottemperanza proposto per la sola esecuzione dell’obbligo di restituzione del suolo. La controversia relativa al quantum dell’indennità è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. e dell’art. 53, comma 2, d.P.R. n. 327/2001. Il relativo giudizio di opposizione alla stima preclude al giudice amministrativo ogni ulteriore sindacato sul merito della liquidazione.
Il Fatto
La società ricorrente aveva ottenuto, con sentenza della Sezione n. 618 del 12.04.2023, confermata dal Cons. St., sez. IV, n. 935 del 30.01.2024, l’accoglimento della domanda restitutoria del suolo occupato e della domanda risarcitoria per il mancato godimento del bene a causa dell’occupazione illegittima. La sentenza lasciava salva, in alternativa, l’acquisizione del bene da parte dell’amministrazione ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001.
Il Comune adottava quindi la deliberazione consiliare di acquisizione sanante delle aree, con riconoscimento del debito fuori bilancio e contestuale quantificazione dell’indennizzo. La società proponeva ricorso per ottemperanza e, con motivi aggiunti, impugnava il provvedimento deducendo l’elusione del giudicato e l’omessa considerazione di poste risarcitorie nel calcolo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il rapporto tra l’ordine contenuto nel giudicato e la procedura di acquisizione sanante. Gli oneri restitutori e i calcoli risarcitori disposti dalla sentenza devono intendersi fissati in via alternativa all’adozione del provvedimento dell’art. 42-bis. Quest’ultimo, per costante indirizzo (Cons. St., sez. IV, n. 2670 del 04.05.2018), opera una quantificazione complessiva, assorbendo la liquidazione del danno da occupazione illegittima ai sensi del comma 3 della disposizione.
Il giudice amministrativo richiama la qualificazione dell’occupazione senza titolo come illecito permanente (Cass., sez. un., n. 735 del 2015; Cons. St., Ad. plen., n. 2 del 2016), suscettibile di definizione proprio mediante il procedimento di acquisizione sanante, giudicato costituzionalmente legittimo e conforme alla CEDU (Corte cost. n. 71 del 2015). L’istituto si applica a tutte le ipotesi in cui il bene immobile sia utilizzato e modificato dall’amministrazione per scopi di interesse pubblico in assenza di valido ed efficace titolo (Cons. St., Ad. plen. n. 5 del 2020).
La funzione del provvedimento è quella di ricollocare la vicenda espropriativa, complessivamente considerata, entro canoni di legalità, compensando il soggetto passivo con un’indennità commisurata all’intero periodo di spoliazione. Su questa base il Tribunale esclude che l’amministrazione abbia eluso il giudicato: la sentenza risulta ottemperata nell’an, secondo l’interpretazione uniforme della giurisprudenza.
Quanto alla contestazione dell’ammontare, il Collegio rileva che l’impugnazione del decreto di acquisizione sanante, nella parte relativa all’indennità, è devoluta al giudice ordinario (Cass. civ., sez. un., n. 15343 del 2018; Cons. St., sez. IV, n. 5865 del 2022). Dagli atti risulta pendente l’opposizione alla stima davanti alla Corte d’Appello. Il ricorso introduttivo è pertanto improcedibile e i motivi aggiunti sono respinti, con compensazione delle spese quanto al primo e condanna alle spese per i secondi.
Nota della Redazione
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