Revoca della gara e rito dimezzato: ricorso irricevibile oltre quindici giorni (TAR Calabria n. 1176 del 18.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel rito speciale in materia di contratti pubblici il ricorso introduttivo deve essere depositato, a pena di irricevibilità, entro il termine dimezzato di quindici giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 119, comma 2, cod. proc. amm.. L’omessa indicazione, nel provvedimento amministrativo, del termine e dell’autorità cui ricorrere, in violazione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990, non determina automaticamente la rimessione in termini: il riconoscimento dell’errore scusabile richiede che nel caso concreto sia apprezzabile una giustificata incertezza sugli strumenti di tutela, derivante da ambiguità normativa, oggettive difficoltà interpretative, complessità della fattispecie, contrasti giurisprudenziali o comportamento equivoco dell’amministrazione. L’inadempimento formale non può risolversi in una generale esenzione dal termine di decadenza, con pregiudizio per la stabilità dei rapporti giuridici di diritto pubblico.

Il Fatto

La titolare di una ditta individuale impugna la deliberazione con cui il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale ha disposto la revoca in autotutela della procedura negoziata, espletata mediante RDO sulla piattaforma MEPA, per l’affidamento della concessione del servizio di gestione del bar-caffetteria presso due presidi ospedalieri. La ricorrente chiede altresì l’accertamento dell’obbligo e la condanna dell’Azienda a proseguire e concludere la gara secondo il disciplinare.

L’Azienda si costituisce eccependo l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. La causa è trattenuta in decisione alla camera di consiglio, con avviso della possibile definizione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione dell’Azienda e dichiara il ricorso al tempo stesso irricevibile e inammissibile. Sul primo profilo rileva che il ricorso è stato notificato il 14 maggio 2024 ma depositato telematicamente solo il 13 giugno 2024, dunque oltre il termine dimezzato di quindici giorni previsto dall’art. 119, comma 2, cod. proc. amm..

Sul secondo profilo il Tribunale osserva che la notifica è intervenuta quando erano già spirati i termini per contestare la legittimità della delibera di revoca, adottata il 14 dicembre 2023 e pubblicata il giorno successivo.

La ricorrente aveva dedotto l’omessa indicazione, nel provvedimento, del termine per ricorrere e dell’organo giudiziario competente. Il Collegio esclude che tale omissione, pur integrando la violazione dell’art. 3, comma 4, legge n. 241 del 1990, possa giustificare la tardiva impugnazione. Richiamando la giurisprudenza amministrativa — Cons. Stato Sez. VI n. 4623 del 2014, Cons. Stato Sez. IV n. 5316 del 2004 e Adunanza Plenaria n. 2 del 2001 — il Tribunale ribadisce che la rimessione in termini presuppone un’incertezza oggettivamente giustificata sugli strumenti di tutela, riconducibile a una situazione normativa ambigua, a difficoltà interpretative, alla particolare complessità della fattispecie, a contrasti giurisprudenziali o a un comportamento dell’amministrazione idoneo a ingenerare convincimenti inesatti.

Nel caso concreto tale incertezza è esclusa: non vi era alcun dubbio che il provvedimento di revoca dovesse essere impugnato dinanzi al giudice amministrativo nei termini decadenziali del codice del processo, che la parte aveva l’onere di conoscere. Il Collegio sottolinea che un orientamento contrario risolverebbe l’inadempimento formale in una assoluzione indiscriminata dal termine di decadenza, con gravi riflessi sulla stabilità dei rapporti di diritto pubblico.

Il ricorso è pertanto dichiarato irricevibile, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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